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News - 18/07/2022

Conversione in legge del “DL AIUTI”

Le principali novità della legge: misure urgenti in materia di politiche energetiche, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, politiche sociali e crisi ucraina

Facendo seguito alla news del 18/05/2022, Vi informiamo che nella G.U. del 15-07-2022 – Serie Generale – n.164, è stata pubblicata la Legge 15 luglio 2022 , n. 91 : “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”.

Il Decreto-Legge 30 giugno 2022, n. 80, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 80 del 2022.

La presente legge è entrata in vigore il 16 luglio 2022.

Di seguito le principali novità:

Disposizioni in materia di energia e imprese

Bonus sociale energia elettrica e gas

L’articolo 1 conferma il potenziamento dei bonus sociali elettricità e gas anche per il trimestre 1° luglio - 30 settembre 2022.

In caso di ottenimento di un’attestazione ISEE resa nel corso dell’anno 2022 che permetta l’applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1° gennaio 2022 o, se successiva, a decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all’anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell’applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile o, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguire entro 3 mesi dall’emissione della fattura medesima.

Misure per l’approvvigionamento di energia elettrica dei clienti finali in regime di maggior tutela

Al fine di favorire il contenimento dei prezzi dell’energia elettrica a vantaggio dei clienti finali in regime di maggior tutela, entro il termine previsto dall’articolo 16-ter, comma 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la società Acquirente unico Spa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, svolge il servizio di approvvigionamento utilizzando tutti gli strumenti disponibili sui mercati regolamentati dell’energia elettrica (Art.1-bis).

Azzeramento degli oneri di sistema per il terzo trimestre 2022

Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’articolo 1-ter prevede l’azzeramento, per il terzo trimestre del 2022 (1° luglio - 30 settembre 2022), delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle:

- utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;

- utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.

Riduzione dell’IVA e degli oneri generali nel settore del gas per il terzo trimestre dell’anno 2022

Il comma 1 dell’articolo 1-quater assoggetta all’aliquota IVA del 5% anche le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e industriali dei mesi di luglio, agosto e settembre 2022. Qualora le predette somministrazioni siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l’aliquota IVA del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di mesi di luglio, agosto e settembre 2022.

Il comma 3 affida ad ARERA il compito di ridurre le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas, con riferimento al terzo trimestre 2022, mantenendo inalterate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas naturale in vigore nel secondo trimestre del 2022.

Al comma 5 si prevede, per gli scaglioni di consumo fino a 5000 metri cubi all'anno, un’ulteriore riduzione delle aliquote degli oneri generali di sistema di gas fino a concorrenza dell’importo di 240 milioni di euro.

Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale

Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d’imposta, di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l’impresa destinataria del contributo nei primi due trimestri dell’anno 2022 si rifornisca di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel primo trimestre dell’anno 2019, il venditore, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d’imposta, invia al proprio cliente, su sua richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell’incremento di costo della componente energetica e l’ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre dell’anno 2022. L’ARERA, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

Gli aiuti sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato in regime de minimis (Art.2).

Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili

Molteplici le disposizioni dirette ad incentivare la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, modificando l’art.20 del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 199:

In particolare, con l’articolo 6:

- si attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri funzioni di impulso, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo statale, relativamente all'individuazione da parte delle Regioni, con proprie leggi, delle aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili (comma 1, lettera a), punto 1);

- viene modificata la lettera a) del comma 8 dell’articolo 20 del D.Lgs. n. n. 199/2021 che qualifica aree idonee i siti degli impianti fotovoltaici già esistenti in cui sono eseguite modifiche sostanziali con l’aggiunta di sistemi di accumulo, elevando la capacità di tali sistemi da 3 a 8 MW (comma 1, lettera a), punto 2.1);

- si estende anche agli impianti di produzione di biometano la disposizione della lettera c-ter), del comma 8 dell’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021 che qualifica idonee, in assenza di vincoli, alcune aree (comma 1, lettera a), punto 2.2);

- viene ampliato il perimetro delle aree considerate idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili (comma 1, lettera a), punto 2.3).

All’articolo 7, inoltre:

- viene precisato che sono considerate aree idonee ex lege all’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica a fonti rinnovabili anche le porzioni di cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate in condizioni di degrado ambientale non suscettibili di ulteriore sfruttamento (comma 3-quater).

L’articolo 7-bis, invece, attraverso una modifica al Testo unico dell'Edilizia (articolo 15, comma 2), proroga fino a 3 anni dal rilascio del permesso di costruire il termine entro cui devono essere iniziati i lavori per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili autorizzati con il procedimento di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 387/2003.

Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025

Al fine di consentire le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e prevenire criticità nella gestione dei rifiuti, il Sindaco, già nominato Commissario straordinario del Governo, tenuto anche conto di quanto  disposto  dall'articolo  114, terzo comma, della Costituzione,  esercita  le  competenze  assegnate alle  Regioni  ai  sensi  degli  articoli  196  e  208  del   decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare:

a) predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti  di  Roma Capitale, nel rispetto  dei  criteri  di  cui  all'articolo  199  del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  degli  indirizzi  del Programma nazionale per la gestione dei rifiuti di  cui  all'articolo 198-bis del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) regolamenta le attivita' di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

c) elabora  e  approva  il  piano  per  la  bonifica  delle  aree inquinate;

d) approva i progetti  di  nuovi  impianti  per  la  gestione  di rifiuti, anche pericolosi, assicura la realizzazione di tali impianti e autorizza le modifiche degli impianti  esistenti,  fatte  salve  le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis e  195,  comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e)  autorizza  l'esercizio  delle  operazioni  di  smaltimento  e recupero di rifiuti, anche  pericolosi,  fatte  salve  le  competenze statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Le   ordinanze   adottate   dal   Commissario   straordinario    sono immediatamente efficaci e sono pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana. La  Regione  Lazio  si  esprime  entro  il termine di quindici giorni dalla richiesta; decorso tale  termine  si procede anche in mancanza della pronuncia.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio,  possono  essere nominati uno o piu' subcommissari. Il  Commissario  straordinario  si avvale di una struttura commissariale anche sulla  base  di  apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi,  gettoni  di  presenza,  rimborsi  di spese o altri emolumenti comunque denominati (Art.13).

Misure a sostegno della liquidità delle imprese

Garanzie Sace

L’articolo 15 autorizza SACE a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese danneggiate, direttamente o indirettamente, dal conflitto in corso e dalle sanzioni adottate nei confronti della Federazione Russia e della Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa.

Disposizioni urgenti in materia di liquidità

L’articolo 15-bis modifica la disciplina relativa alla rateizzazione delle cartelle esattoriali di cui all'art. 19 del D.P.R. n. 602/1973.

Garanzie per le esigenze di liquidità connesse allo stoccaggio del gas naturale

Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili all’aumento del prezzo delle materie prime e dei fattori di produzione ovvero all’interruzione delle catene di approvvigionamento, le garanzie di cui all’articolo 15 si applicano anche alle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti dal medesimo articolo e in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato (Art. 15 – ter).

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

Per l’anno 2022 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 130 milioni di Euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina, che si sono tradotte in perdite di fatturato derivanti dalla contrazione della domanda, dall’interruzione di contratti e progetti esistenti e dalla crisi nelle catene di approvvigionamento (Art. 18).

Disposizioni in materia di compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione

L’articolo 20-ter, intervenendo sull'art. 28-quater del D.P.R. n. 602/1972, modifica la disciplina della compensazione dei crediti maturati dalle imprese nei confronti della PA, introducendo la possibilità di compensazione anche ai crediti non prescritti, certi ed esigibili maturati per prestazioni professionali.

Misure per la ripresa economica, la produttività delle imprese e l’attrazione degli investimenti

Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0

Con l’articolo 21 si eleva dal 20 al 50% la misura del credito di imposta per gli investimenti in beni immateriali 4.0 (compresi nell’allegato B annesso alla legge n. 232/2016), effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Credito d'imposta per la formazione 4.0

L’articolo 22 rimodula la misura del bonus formazione 4.0. : nei confronti delle piccole imprese, il credito  d'imposta  e' riconosciuto in misura pari al 70 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 Euro. Nei confronti delle medie imprese, il credito d'imposta e' riconosciuto in misura  pari  al  50 per cento delle spese ammissibili e nel  limite  massimo  annuale  di 250.000  Euro.  Nei  confronti  delle  grandi  imprese,  il   credito d'imposta e' riconosciuto in misura pari al 30 per cento delle  spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 Euro. 

Le disposizioni per l’applicazione della maggiorazione della misura del credito d’imposta sono definite con il  Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 1° luglio 2022.

Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche e del settore audiovisivo

L’articolo 23 modifica la disciplina dei crediti d’imposta a favore delle sale cinematografiche e del settore musicale.

Rifinanziamento del Fondo IPCEI

L’articolo 24 incrementa la dotazione del fondo IPCEI di 150 milioni di Euro per l’anno 2022, di 200 milioni di Euro per l’anno 2023 e di 150 milioni di Euro per l’anno 2024.

Completamento del progetto di risanamento e di riconversione delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia ai fini dell’accelerazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, del rilancio delle attività imprenditoriali, della salvaguardia dei livelli occupazionali e del sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale

Al fine di accelerare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili connessa al progetto di risanamento e di riconversione delle centrali a carbone di Cerano a Brindisi e di Torrevaldaliga Nord a Civitavecchia, nell’ambito degli obiettivi in materia di transizione ecologica ed energetica previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e nell’ambito degli importanti progetti di comune interesse europeo (IPCEI) per la transizione ecologica del Paese, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione è convocato, presso il Ministero dello sviluppo economico, un comitato di coordinamento finalizzato a individuare soluzioni per il rilancio delle attività imprenditoriali, per la salvaguardia dei livelli occupazionali e per il sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale delle aree industriali di Brindisi e di Civitavecchia, con la partecipazione delle istituzioni locali, delle parti sociali e degli operatori economici nonché di rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri (Art.24-bis).

Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri

All’articolo 25 viene disposta l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 5 milioni di Euro annui a decorrere dall’anno 2022, finalizzato a favorire l'attrazione di investimenti esteri.

Disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia

Con l’articolo 25-bis viene introdotto un buono, del valore massimo di 10.000 Euro, a favore delle imprese aventi sede operativa nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, a far data dall’entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2022.

È demandato ad un decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico la definizione delle disposizioni attuative.

Misure a favore delle imprese esportatrici

All’articolo 29 si prevede, fino al 31 dicembre 2022 e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, che le disponibilità del Fondo destinato  alla  concessione  di  finanziamenti   a   tasso agevolato  alle  imprese  esportatrici possano essere utilizzate per concedere finanziamenti agevolati per fare fronte ai comprovati impatti negativi sulle esportazioni derivanti dalle difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Nei suddetti casi è ammesso, per un importo non superiore al 40% dell'intervento complessivo di sostegno, il cofinanziamento a fondo perduto.

Misure in materia di lavoro

Indennità per i lavoratori a tempo parziale ciclico verticale

L’articolo 2-bis attribuisce, per l'anno 2022, ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021 che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che, alla data della domanda, non siano titolari di altro rapporto di lavoro dipendente ovvero percettori della NASpI o di un trattamento pensionistico, un’indennità una tantum pari a 550 Euro.

Indennità una tantum di 200 Euro

Gli articolo 31 e 32 prevedono l'erogazione di una indennità una tantum pari a 200 Euro in particolare in favore di:

- lavoratori dipendenti, non titolati di trattamenti pensionistici o di determinate prestazioni che hanno beneficiato, per almeno una mensilità nei primi quattro mesi del 2022, dell'esonero contributivo dello 0,8% di cui all’art. 1, comma 121 della legge 234/2021 (legge di bilancio 2022);

- titolari di trattamenti pensionistici con un reddito personale per il 2021 non superiore a 35.000 Euro e residenti in Italia.

PNRR

Sostegno per il conseguimento degli obiettivi del PNRR nelle grandi città

Nello stato di previsione del Ministero dell’interno è istituito un fondo con una dotazione di 325 milioni di Euro per l’anno 2023, di 220 milioni di Euro per l’anno 2024, di 70 milioni di Euro per l’anno 2025 e 50 milioni di Euro per l’anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti (Art.42).

 

Altre disposizioni si riferiscono alla crisi ucraina, alla spesa pubblica e ad altre misure urgenti.

Seguiranno ulteriori approfondimenti da parte delle Aree competenti.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale (in allegato) alla pag. 81.

 

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