La legge 20 aprile 2026, n. 50, ha convertito con modificazioni il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.
Il provvedimento introduce numerose disposizioni di interesse per il settore dei contratti pubblici, incidendo sia sulla gestione degli interventi PNRR sia sull’applicazione di specifiche norme del d.lgs. n. 36/2023, “Codice dei contratti pubblici”.
Il DL PNRR 2026 appena convertito non modifica in modo organico il Codice appalti d.lgs. 36/2023, ma introduce norme speciali PNRR che richiamano e incidono operativamente su alcuni articoli del Codice, tra cui in particolare gli artt.
Le principali novità sono:
Analizziamo le modifiche
1. Proroga dei termini di ultimazione degli interventi PNRR (Art. 1, comma 1-bis, D.L. n. 19/2026 convertito in L. n. 50/2026)
In sede di conversione è stata introdotta una disposizione che prevede la proroga automatica al 30 giugno 2026 dei termini di ultimazione degli interventi PNRR in corso di esecuzione che presentavano una scadenza anteriore.
Quanto alle finalità della norma, la disposizione mira a:
Quanto agli effetti operativi, la proroga opera direttamente per legge e interessa:
La norma assume particolare rilevanza per le stazioni appaltanti impegnate nella rimodulazione dei cronoprogrammi e nella gestione delle penali da ritardo.
2. Gestione delle crisi dell’appaltatore e completamento delle opere: Art. 6, commi 1-bis e 1-ter
Una delle modifiche più rilevanti introdotte in sede di conversione riguarda la gestione delle situazioni di crisi, insolvenza o grave inadempimento dell’operatore economico affidatario di interventi PNRR. La novità è strettamente collegata con il Codice dei contratti pubblici e richiama espressamente:
- l’art. 124 del d.lgs. n. 36/2023;
- l’art. 76 del d.lgs. n. 36/2023.
La modifica sostanziale introdotta è che le amministrazioni possono procedere alla risoluzione del contratto qualora ciò sia necessario per assicurare il rispetto delle milestone PNRR e il completamento dell’opera. Successivamente si potrà avere:
a) Scorrimento della graduatoria. La stazione appaltante può procedere mediante interpello progressivo degli operatori economici che hanno partecipato alla gara originaria, secondo quanto previsto dall’art. 124 del Codice.
b) Procedura negoziata accelerata. Qualora non sia possibile utilizzare lo scorrimento, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza bando prevista dall’art. 76 del Codice, in ragione dell’urgenza connessa agli obiettivi PNRR.
Quanto agli impatti per le imprese, la nuova norma rafforza i poteri sostitutivi della PA, accelera la sostituzione dell’appaltatore, riduce il rischio di blocco dei cantieri e aumenta la rilevanza dei requisiti di solidità economico-finanziaria degli operatori.
3. Anticipazioni economiche e riserve negli appalti ferroviari PNRR: Art. 23
L’articolo 23 introduce misure straordinarie per gli interventi ferroviari strategici finanziati dal PNRR:
a) Anticipazione sulle riserve: La disposizione consente il riconoscimento di un’anticipazione provvisoria fino al 10% dell’importo delle riserve iscritte dall’appaltatore. La misura è finalizzata a:
- garantire continuità ai cantieri;
- ridurre il contenzioso;
- evitare rallentamenti nell’esecuzione delle opere.
b) Ruolo del Collegio consultivo tecnico. La disciplina richiama:
- l’art. 215 del d.lgs. n. 36/2023;
- l’Allegato V.2 del Codice.
Viene quindi rafforzato il ruolo del Collegio consultivo tecnico (CCT) quale strumento di prevenzione del contenzioso e di rapida definizione delle controversie tecniche ed economiche.
Le nuove disposizioni dunque incentivano la definizione anticipata delle contestazioni, aumentano la liquidità delle imprese impegnate nei cantieri ferroviari, rafforzano la funzione del CCT come organo di stabilizzazione dell’esecuzione contrattuale.
4. Nuovi obblighi in materia di subappalto, DURC e SAL: Art. 23-bis
L’articolo 23-bis introduce importanti novità operative in materia di subappalto. La disposizione coordina la nuova disciplina con i seguenti articoli del Codice che richiama:
- art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 (principio di tutela del lavoro e applicazione CCNL);
- art. 24 (Fascicolo virtuale dell’operatore economico, FVOE);
- art. 119 (subappalto);
- art. 125 (pagamenti e SAL).
Sono previsti nuovi adempimenti, in quanto il subappaltatore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante:
- la conclusione delle prestazioni affidate;
- la regolarità contributiva
- la documentazione necessaria per il DURC.
La stazione appaltante dovrà verificare tali informazioni anche tramite il Fascicolo virtuale dell’operatore economico.
La norma collega espressamente:
- il pagamento degli stati di avanzamento lavori;
- il saldo finale;
- la verifica della regolarità contributiva del subappaltatore.
Per le imprese affidatarie aumenta l’esigenza di monitorare puntualmente i subaffidamenti, verificare la posizione contributiva della filiera, coordinare tempestivamente la documentazione necessaria ai pagamenti. La disposizione rafforza inoltre i controlli lungo tutta la catena dell’appalto.
5. Modifiche in materia di partenariato pubblico-privato (PPP): Art. 22
L’articolo 22 interviene sul partenariato pubblico-privato e sulla gestione dell’equilibrio economico-finanziario delle concessioni. Le norme del Codice interessate sono:
- art. 175, comma 9, d.lgs. n. 36/2023;
- art. 177, comma 7, d.lgs. n. 36/2023.
Quanto al contenutro della modifica, vengono introdotti strumenti di maggiore flessibilità nella revisione dei piani economico-finanziari (PEF), soprattutto per:
- incrementi eccezionali dei costi;
- ritardi legati all’attuazione PNRR;
- variazioni dei tempi di esecuzione;
- squilibri economici sopravvenuti.
L’obiettivo è preservare la bancabilità delle operazioni, evitare il fallimento dei progetti in concessione; garantire continuità agli investimenti infrastrutturali.
Gli effetti per operatori e concessionari sono nel senso che tali modifiche rafforzano gli strumenti di riequilibrio contrattuale;
la possibilità di revisione del PEF e la sostenibilità finanziaria delle operazioni PPP.
6. Considerazioni conclusive
La conversione del Decreto PNRR 2026 conferma la tendenza del legislatore a costruire un sistema speciale di governance degli appalti PNRR, parallelo rispetto alla disciplina ordinaria del Codice dei contratti pubblici. Le principali direttrici dell’intervento normativo risultano essere:
- accelerazione delle procedure;
- rafforzamento dei poteri delle stazioni appaltanti;
- prevenzione dei blocchi esecutivi;
- tutela della continuità dei cantieri;
- controllo rafforzato sulla filiera del subappalto;
- maggiore flessibilità nei contratti complessi e nei PPP.
Per le imprese sarà fondamentale:
- monitorare attentamente i nuovi obblighi documentali;
- verificare la corretta gestione dei subappalti;
- prestare attenzione alle clausole di revisione e riequilibrio;
- valutare i nuovi rischi derivanti dai poteri sostitutivi delle amministrazioni.