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News - 13/01/2021

Lavoro – Previdenza: Decreto Proroghe. Principali novità in materia di lavoro: lavoro agile e lavoratori c.d. fragili.

Il 31 dicembre 2020 è stato pubblicato in GU il decreto-legge n. 183/2020 (cd. DL Proroghe), che contiene la proroga di termini in scadenza, anche legati all’attuale situazione di emergenza epidemiologica.

 

Di seguito, una prima disamina delle principali misure di interesse per le imprese in tema di lavoratori c.d. fragili e lavoro agile (vedi nostra news dell’8 gennaio u.s. )

 

 

Il DL proroga fino alla cessazione dello stato di emergenza, e comunque non oltre il 31 marzo 2021, una serie di disposizioni di interesse per il mondo produttivo.

 

Sorveglianza sanitaria straordinaria per i lavoratori c.d. fragili: per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità. Le PA provvedono alle attività previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, nei casi previsti dal medesimo decreto, ferma restando la possibilità di nominarne uno per il periodo emergenziale, la sorveglianza sanitaria eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell'INAIL che vi provvedono con propri medici del lavoro, su richiesta del datore di lavoro, avvalendosi anche del contingente di personale. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni, è definita la relativa tariffa per l'effettuazione di tali prestazioni. L'inidoneità alla mansione non può in ogni caso giustificare il recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro.

L'INAIL è autorizzato, previa convenzione con ANPAL, all'assunzione con contratti di lavoro a tempo determinato, della durata massima di quindici mesi, di figure sanitarie, tecnico-specialistiche e di supporto di età non superiore a 29 anni, nel limite di spesa pari a euro 20.895.000 per l'anno 2020 e ad euro 83.579.000 per l'anno 2021. Ai relativi oneri si provvede, a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani. 4

 

Procedura semplificata per il lavoro agile: i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi informativi sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

 

Il Ministero del Lavoro, con comunicato apparso sul proprio sito istituzionale, ritiene che l’art. 19 del decreto-legge, che rinvia a un allegato per individuare le proroghe al 31 marzo del 2021, comprenda anche quella riguardante la procedura semplificata in tema di lavoro agile. L’interpretazione proposta dal Ministero è condivisibile, tanto più se si considera che modifica l’orientamento a suo tempo espresso su una identica formulazione di legge.

 

È prevista, inoltre, la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, già prevista dal DL Cura Italia per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020, dalla data di entrata in vigore del decreto in esame fino al 30 giugno 2021.

 

 

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