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News - 19/09/2021

Decreto "Green Pass": tutte le novità della legge di conversione

Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2021

Vi informiamo che nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.224 del 18-09-2021 è stata pubblicata la Legge 16 settembre 2021, n. 126 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche.

Si fornisce di seguito il quadro delle modifiche apportate contenute nella legge di conversione:

Impiego certificazioni verdi COVID-19

L’articolo 3, con l’inserimento dell’articolo 9-bis nel Decreto Riaperture (Decreto-Legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, n. 87), stabilisce che, con decorrenza dal 6 agosto 2021, è richiesta, in zona bianca, la certificazione verde COVID-19, in corso di validità, per l’accesso ai seguenti servizi e attività economiche:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso. La modifica apportata ha escluso il Green pass obbligatorio per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

- spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;

- musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all’interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso;

- sagre, fiere, convegni e congressi;

- centri termali, parchi tematici e di divertimento, fatto salvo gli accessi nei centri termali necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA (livelli essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;

- centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

- attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;

- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose (attività aggiunte in sede di conversione);

- concorsi pubblici.

Tali disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale e anche nelle altre zone (gialle, arancioni, rosse) qualora siano consentiti i servizi e le attività citati ed alle condizioni previste per le singole zone.

Le disposizioni sul green pass obbligatorio non si applicano ai soggetti che non rientrano nella campagna vaccinale contro il COVID-19 per questioni di età e a quelli con certificazione medica che attesta l'incompatibilità della vaccinazione con il proprio stato di salute (Circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021, prot. n. 35309).

Spetta ai titolari e ai gestori dei servizi e delle attività verificare la regolarità dell’accesso.

Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 400 a Euro 1.000) si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

 

Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52

Misure concernenti  gli  accessi  nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie

E' consentito agli accompagnatori dei pazienti  non  affetti  da COVID-19,  muniti  delle  certificazioni  verdi   COVID-19, nonche' agli accompagnatori dei pazienti in  possesso del riconoscimento di disabilita' con  connotazione  di  gravita'  ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.  104, di permanere nelle sale di  attesa  dei  dipartimenti  d'emergenza  e accettazione e dei reparti di pronto soccorso nonche'  dei  reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici.

Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all’urgenza, valutati dal personale sanitario, per l’accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare.

La direzione sanitaria della struttura e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

Certificazioni verdi

-Ai fini dell’art.9 del Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52, valgono le seguenti definizioni/precisazioni:

  • certificazioni verdi COVID-19: le  certificazioni  comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall'infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
  • Le certificazioni verdi COVID-19 attestano  una  delle  seguenti condizioni:

a) avvenuta  vaccinazione  anti-SARS-CoV-2,   al   termine   del prescritto ciclo;

b) avvenuta guarigione da COVID-19,  con  contestuale  cessazione dell'isolamento prescritto in seguito  ad  infezione  da  SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con  le  circolari  del Ministero della salute;

c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare quest’ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

  • La certificazione verde COVID-19 ha una validita' di dodici mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale;
  • La certificazione verde COVID-19 è rilasciata altresì contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione.

 

Articolo 4-bis (Modifica all’articolo 1-bis del Decreto Legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)

Viene consentita, mediante certificazione verde COVID-19 e con cadenza giornaliera, la visita da parte dei familiari degli ospiti di strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali anche per l’assistenza quotidiana agli anziani ospitati non autosufficienti.

 

Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022

Viene estesa, fino al 30 novembre 2021 (il termine precedentemente previsto era il 30 settembre 2021), la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti.

Tramite un apposito Protocollo d’intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, il Ministero della salute stabilisce le procedure e le condizioni alle quali svolgere i servizi di vaccinazione antinfluenzale per la prossima stagione 2021/2022.

 

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19

Sono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A della legge di conversione.

Nel corso dell’esame parlamentare, l’allegato A è stato modificato: è stato infatti differito al 31 dicembre 2021 anche il termine di efficacia dell’art. 92, comma 4-bis, del Cura Italia (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile 2020, n. 27) che vieta ai committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale di applicare - anche laddove negozialmente previste - decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali in ragione delle riduzioni di servizio (minori corse o percorrenze) realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 per via dell’emergenza pandemica.

 

Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie

Si consente l’utilizzo, in via temporanea e fino al 31 dicembre 2022, su tutto il territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e delle qualifiche di operatore socio-sanitario in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all’art.13 del DL 17 marzo 2020 n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n.27 (qualifiche conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive dell'Unione europea, con utilizzo anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da COVID-19).

 

Misure urgenti in materia di processo amministrativo

Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i Presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i Presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate, possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati.

 

Il Provvedimento è allegato.

Allegati
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