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News - 19/03/2020

Lavoro/Previdenza - Primi approfondimenti su ammortizzatori sociali (artt. 19-20-21-22) del Decreto Legge #CuraItalia

Il Decreto contiene le annunciate disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, tutele previdenziali e altre previsioni sulla sicurezza rilevanti ai fini della applicazione del Protocollo condiviso

Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, contiene le annunciate disposizioni in tema di ammortizzatori sociali, tutele previdenziali e altre previsioni sulla sicurezza rilevanti ai fini della applicazione del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.

 

In particolare, in materia di Ammortizzatori sociali (artt. 19-22), si riportano di seguito prime indicazioni.

 

Articolo 19

L’art. 19 disciplina la concessione della CIGO e dell’assegno ordinario.

I datori di lavoro che, nell’anno 2020 – le sospensioni che possono essere prese in considerazione sono quelle a decorrere dal 23 febbraio 2020 - sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, per una durata massima di nove settimane (comunque entro il mese di agosto 2020).

La norma, in modo del tutto incongruo, mentre esclude espressamente l’applicazione delle procedure previste dall’art. 14 del D.lgs. n. 148/2015, fa salvi “l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva”.

Si tratta di una disposizione contraddittoria, illogica e tecnicamente errata sotto doversi aspetti. Stiamo chiedendo chiarimenti all’Inps ed abbiamo segnalato la cosa al Ministero del lavoro perché pongano rimedio ad una disposizione impossibile da applicare.

La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Altra rilevante indicazione è che la domanda – legata alla emergenza in atto – non è soggetta alla verifica dei requisiti relativi alle causali (art. 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148).

Per quanto riguarda l’assegno ordinario garantito dal FIS, e limitatamente all’anno 2020, non si applica il tetto aziendale (di cui all’art. 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148). La disposizione non sembra riguardare gli altri fondi bilaterali, per i quali, quindi, sembra confermato il tetto aziendale, con conseguente impossibilità di accedere ad integrazioni ovvero anche alla cassa integrazione straordinaria. Su questa interpretazione occorrerà attendere le indicazioni operative dell’Inps e/o del Ministero del lavoro.

L’assegno ordinario erogato dal FIS è concesso, limitatamente al periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. Questa disposizione genera il dubbio che le prestazioni di CIGO erogate dall’Inps non possano beneficiare del pagamento in forma diretta. Si tratta di un punto da chiarire con l’Inps, visto anche il tenore ampliativo della relazione illustrativa del provvedimento.

I Fondi bilaterali alternativi (art. 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le stesse modalità previste per l’assegno ordinario erogato dal FIS.

Il comma 8 prevede che i lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020. Questa limitazione vuol dire che ai lavoratori assunti successivamente a quella data non si può applicare la CIGO per “COVID-19”, con conseguente necessità di attivare le forme e le procedure ordinarie di CIGO ovvero di ricorrere alla CIG in deroga.

Il finanziamento, per queste prestazioni e la contribuzione figurativa, è pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Articolo 20

Secondo tale norma, le aziende che – alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 – hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di CIGO per COVID-19 – con gli stessi benefici e semplificazioni della domanda di CIGO per COVID-19 – per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinario già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell’orario di lavoro.

Alla domanda si applica una serie di semplificazioni e di deroghe, indicate puntualmente nella norma.

Per queste prestazioni, comprensive della contribuzione figurativa, è riconosciuto un finanziamento pari a 338,2 milioni di euro per l’anno 2020.

 

Articolo 21

La disposizione riconosce la possibilità di ricorrere al trattamento di assegno ordinario erogato dal FIS per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l’assegno di solidarietà già in corso e può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell’assegno di solidarietà a totale copertura dell’orario di lavoro. Valgono le medesime semplificazioni previste dall’art. 19.

Articolo 22

La norma regola il riconoscimento della Cassa integrazione in deroga ai datori di lavoro del settore privato (ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti) per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro.

La disposizione non chiarisce se la deroga spetti al datore di lavoro che non è destinatario degli strumenti previsti dal D.lgs. n. 148/2015 ovvero anche a chi abbia esaurito detti strumenti.

Nella relazione tecnica si chiarisce che la CIG in deroga spetta alle aziende che non hanno diritto né alla CIGO né ai fondi di solidarietà bilaterali.

Il trattamento di cassa in deroga è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l’anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. La disposizione riprende i consueti procedimenti che coinvolgono le Regioni e le province autonome.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS (art. 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015).

 

Presto altri aggiornamenti

 

 

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