Comunicazione di Banca d'Italia
In merito alle modalità di segnalazione in Centrale Rischi delle posizioni sospese ai sensi dell'articolo 56 del DL 18/2020 (DL Cura Italia) recante misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19), la Banca d'Italia chiarisce che:
- in caso di applicazione delle misure previste dal comma 2, lettera a) e b) (revoca e proroga), le banche dovranno tenere conto dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; non dovranno pertanto ridurre l'importo dell'accordato segnalato in Centrale Rischi;
- in caso di applicazione delle misure previste dal comma 2, lettera c) (sospensione), le banche e gli intermediari finanziari dovranno tenere conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista); per l'intero periodo della sospensione, dovranno pertanto interrompere il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.
Analoghi criteri segnaletici potranno essere utilizzati nel caso di moratorie derivanti da protocolli di intesa.
In ogni caso l'impresa non potrà essere classificata come sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.
In allegato la comunicazione di Banca d'Italia.