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News - 01/04/2020

Lavoro/Credito - Nota illustrativa di Confindustria su Convenzione ABI

La Convenzione si inserisce tra gli strumenti approntati dalle parti sociali per agevolare imprese e lavoratori nella gestione dell’erogazione dei trattamenti spettanti in caso di utilizzo delle integrazioni salariali

Facciamo seguito alla nostra news del 31 marzo  u.s., in merito alla “Convenzione in tema di anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. da 19 a 22 del DL n. 18/20”, sottoscritta il 30 marzo u.s., alla presenza del Ministro del Lavoro Nunzia Catalfo, per riportare di seguito una nota illustrativa della Convenzione, elaborata da Confindustria.

 

A seguito della diffusione dell’emergenza sanitaria e del blocco delle attività produttive il ricorso agli ammortizzatori sociali è divenuto essenziale per contenere le profonde ricadute sociali ed economiche conseguenti.

La Convenzione si inserisce tra gli strumenti approntati dalle parti sociali per agevolare imprese e lavoratori nella gestione dell’erogazione dei trattamenti spettanti in caso di utilizzo delle integrazioni salariali.

L’accordo prevede la definizione di una procedura che consenta alle banche di anticipare i trattamenti di integrazione salariale (specificamente previsti dal legislatore per l’emergenza covid19) ai lavoratori appartenenti alle imprese che hanno richiesto il pagamento diretto.

L’anticipazione che le banche potranno erogare – tramite apertura di credito su conto corrente – corrisponderà ad un importo massimo di 1400 euro parametrato su 9 settimane.

In relazione all’apertura di conto corrente dedicato e alla conseguente apertura di credito, gli istituti di credito che applicano la Convenzione adotteranno condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità ed alla valenza sociale dell’iniziativa.

 

Lavoratori destinatari della Convenzione

L’anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari dei trattamenti di integrazione salariale previsti agli articoli 19 e 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

I lavoratori devono essere dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid-19, abbiano fatto istanza di pagamento diretto da parte dell’INPS ai lavoratori delle citate prestazioni.

La convenzione ha inoltre previsto l’estensione dell’anticipazione bancaria all’assegno ordinario erogato dal FIS ai sensi dell’art. 19 D.L. n. 18/2020 in riferimento al quale si sia richiesto il pagamento diretto.

Le parti firmatarie si sono altresì impegnate a individuare le modalità operative per l’estensione dell’anticipazione bancaria all’assegno ordinario per COVID19 erogato dagli altri fondi di solidarietà, in relazione alle relative specifiche discipline e ove ne sia richiesto il pagamento diretto.

Poiché la convenzione riguarda principalmente le ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa a zero ore, le parti sociali si sono impegnate a predisporre la modulistica necessaria al fine di estendere l’anticipazione bancaria anche alle ipotesi di riduzione dell’attività lavorativa.

 

Responsabilità del lavoratore e del datore di lavoro

L’apertura di credito cessa con il versamento da parte dell’INPS del trattamento di integrazione salariale o in caso di reiezione della domanda anche per indisponibilità delle risorse.

Il lavoratore e/o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la Banca interessata circa l’esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l’emergenza Covid19.

In caso di mancato accoglimento della domanda, la Banca potrà richiedere l’importo dell’intero debito al lavoratore.

In caso di inadempimento del lavoratore, la Banca lo comunicherà al datore di lavoro e quest’ultimo verserà sul conto corrente del lavoratore gli emolumenti spettanti al lavoratore medesimo, anche a titolo di TFR o sue anticipazioni, fino alla concorrenza del debito.

Il lavoratore è tenuto a rendere tale autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla Convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già presente.

In caso di inadempimento del lavoratore, sussiste responsabilità solidale del datore di lavoro unicamente in caso di omesse o errate sue comunicazioni alla banca ai sensi della convenzione sottoscritta o a fronte del mancato accoglimento - totale o parziale – della richiesta di integrazione salariale per propria responsabilità: In tal caso, la Banca richiederà l’importo al datore di lavoro che provvederà entro trenta giorni.

Le parti firmatarie si sono infine impegnate a favorire l’acquisizione di liquidità anche per quelle imprese che - in presenza di richieste di integrazioni salariali - anticipino ai loro dipendenti i trattamenti di sostegno al reddito e quindi non ricorrono al pagamento diretto in attesa dell’autorizzazione amministrativa.

 

Con riserva di ulteriori comunicazioni.

 

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