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News - 15/04/2020

Prefetture Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo: nuove disposizioni contenute nel DPCM 10 Aprile 2020.

On-line il nuovo Modello di Comunicazione alla Prefettura che tiene conto delle novità introdotte dal nuovo DPCM del 10 aprile. Scaricalo qui

Con il nuovo DPCM 10 aprile 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 11 aprile scorso, sono state introdotte alcune modifiche alle modalità con le quali le imprese sono autorizzate a proseguire le attività produttive e commerciali.

Nel merito, il provvedimento riepiloga e riordina le misure di contenimento previste nei precedenti decreti e sostituisce, tra gli altri, le previsioni e gli allegati di cui ai DPCM 11 marzo e 22 marzo 2020, e quelle di cui al DM 25 marzo 2020.

Riguardo alle attività produttive, il nuovo decreto conferma le eccezioni alla sospensione, consentendo senza obbligo di comunicazione la prosecuzione delle attività indicate nell’Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020, individuate sulla base del Codice ATECO, nonché le attività che erogano servizi di pubblica utilità e servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.

 

Sono tenute invece ad effettuare la comunicazione al Prefetto della Provincia in cui è ubicata l’attività produttiva, le imprese che svolgano le seguenti attività e servizi:

  • attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività e dei servizi consentite ai sensi dell’art. 2, comma 3. Nella comunicazione occorre indicare le imprese o le amministrazioni beneficiarie delle attività svolte e l’attività funzionale può legittimamente proseguire - sulla base della comunicazione - senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura.
  • attività degli impianti a ciclo continuo la cui interruzione determinerebbe un grave pregiudizio all’impianto o un pericolo a cose o persone ai sensi dell’art. 2, comma 6. La comunicazione non è richiesta se tali impianti sono finalizzati a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  • attività dell’industria della difesa e dell'aerospazio, nonché altre attività di rilevanza strategica ai sensi dell’art. 2, comma 7. In questo caso, il nuovo DPCM introduce una semplificazione, consentendone la prosecuzione previa comunicazione al Prefetto e non già previa autorizzazione come previsto dal precedente decreto del 22 marzo 2020. Di conseguenza, a seguito della comunicazione, l’attività può legittimamente proseguire senza che sia necessario un riscontro positivo da parte della Prefettura, fermo in ogni caso il potere di sospensione. Viene altresì specificato che possono continuare a svolgere l’attività, in quanto funzionali, con comunicazione al Prefetto, anche le imprese che garantiscono la continuità a questa filiera;
  • Ai sensi dell’art. 2, comma 12 è consentito, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o di terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, pulizia e sanificazione, nonché la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino, e la ricezione in magazzino, da parte di terzi, di beni e forniture.

 

Le aziende che hanno già presentato istanza alle Prefetture di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo ai sensi del D.P.C.M. 22 marzo 2020 e del D.M. 25 marzo 2020, NON devono effettuare una nuova comunicazione e le attività potranno continuare fino a quando non intervenga un eventuale provvedimento di sospensione.

 

Per le comunicazioni da trasmettere alle Prefetture di Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo è possibile utilizzare i moduli allegati, già pubblicati sui siti delle rispettive prefetture.

 

 

Per ogni approfondimento, si prega contattare:

 

Roma: cristiana.campanella@un-industria.it cell. 3489958421

Frosinone: massimiliano.ricci@un-industria.it cell. 3481535890

Latina: corrado.felici@un-industria.it cell. 3486509098

Rieti: rosalia.martelli@un-industria.it cell. 3454898505

Viterbo: marco.rughetti@un-industria.it cell. 3316821428

 

In allegato:

Moduli di Comunicazione per le 5 Prefetture 

 


SCARICA PER VISIONE DPCM 10 APRILE 2020 

CON ALLEGATI 1-2-3 
 

Allegati
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