Con la risoluzione n.21/2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti su come accedere agli incentivi fiscali per le donazioni a sostegno dell’emergenza Coronavirus, previsti dal Decreto “Cura Italia”.
Per un approfondimento sul tema si rinvia alle seguenti notizie:
Fiscale - Commento agli incentivi fiscali introdotti dal Decreto #Curaitalia Articolo 66
In particolare, l’Agenzia chiarisce che, per evitare eventuali abusi, le donazioni in denaro previste all’articolo 66 del Decreto devono avvenire mediante mezzi tracciabili, ossia tramite versamento bancario o postale, oppure tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
Pertanto, restano esclusi dall’agevolazione i versamenti in contanti.
Inoltre, con riguardo alla documentazione che attesta il sostenimento dell’onere, è necessario che dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, dall’estratto conto della società che gestisce tali carte, sia possibile individuare:
Infine, in caso di donazioni effettuate dai contribuenti direttamente alla Protezione Civile, mediante versamenti sui conti correnti aperti per l’emergenza coronavirus, l’Agenzia chiarisce che per godere delle agevolazioni previste dal citato articolo 66 è necessario che il contribuente sia in possesso della ricevuta del versamento (bancario o postale, estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata) o della ricevuta attestate l’operazione.
Se l’erogazione in denaro dovesse pervenire alla Protezione Civile per il tramite di collettori intermediari o di piattaforme di crowdfunding, ai fini del beneficio fiscale è necessario essere in possesso non solo della ricevuta del versamento o della ricevuta attestate l’operazione effettuata, ma anche dell’attestazione rilasciata dal collettore o dal gestore della piattaforma di crowdfunding, dalla quale si evince la finalità della donazione.