Alla luce delle disposizioni introdotte dal DL 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) in materia di integrazioni salariali, l'Inps pubblica nuovi ed ulteriori chiarimenti, con il messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020, che seguono quelli già contenuti nel messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020, del quale abbiamo dato notizia il 22 maggio scorso. Questi primi chiarimenti, in attesa della pubblicazione di una circolare che completa le novità introdotte dal DL 34/2020, contengono le prime indicazioni sulla compilazione e sui termini di presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni ordinaria e di assegno ordinario.
Ricordiamo che il messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020 introduce una semplificazione degli adempimenti operativi per la compilazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario con la possibilità, attraverso la funzione "Copia/Duplica domanda" di precompilare le istanze per le proroghe dei periodi di sospensione, oltre a dare istruzioni sulla dichiarazione fruito CIGO COVID.
Il messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020 aggiunge ulteriori chiarimenti e riferisce sul termine di presentazione delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario.
Evidenziamo in particolare, che il decreto legge n. 34 del 2020 con l’art. 68 ha modificato i termini di presentazione della domanda di cassa integrazione e di assegno ordinario, disponendo la modifica dell’articolo 19, comma 2, del D.L. n. 18/2020, per effetto della quale l’istanza di Cigo Covid 19 o di assegno ordinario Covid 19 deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Si segnala altresì che il nuovo e più ridotto termine del 31 maggio di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di cassa integrazione ordinaria o assegno ordinario con causale “COVID-19 nazionale” per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che si collocano all’interno dell’arco temporale 23 febbraio - 30 aprile 2020 (cfr comma 2 ter dell’art. 19 del D. L. 18/20).
Rinviamo alla lettura dei messaggi allegati.
Con riserva di ulteriori comunicazioni.