Con la Circolare n. 111 del 29 settembre 2020 l’INPS fornisce istruzioni amministrative in merito alla proroga di due mensilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, (art. 5, DL 104/2020) e dà indicazioni per l’accesso all’indennità NASpI a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro per accordo collettivo aziendale (art. 14, c. 3, DL 104/2020).
L’articolo 5 del DL 104/2020 prevede che le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, siano prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza. Per l’accesso alla proroga non è necessario presentare alcuna domanda, e l’importo delle due mensilità aggiuntive sarà pari all’ultima mensilità spettante per la prestazione originariamente richiesta.
Nella circolare vengono poi forniti chiarimenti in merito alla risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale. A tal proposito si fa presente che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale, e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo, hanno possibilità di presentare domanda per l’indennità di NASpI. In sede di presentazione della domanda per la fruizione dell’indennità, al fine di poter accedere alla stessa, il lavoratore è tenuto ad allegare l’accordo collettivo aziendale stipulato e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo. Dato che tale risoluzione non è collegata al licenziamento collettivo riteniamo che il datore di lavoro sarà tenuto al pagamento del ticket di licenziamento di cui all’art. 2, cc 31-35, L. 92/2012.
Si rinvia alla circolare allegata per ulteriori approfondimenti.
Con riserva di ulteriori chiarimenti.