Il Decreto fiscale (D.L. 146/2021), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21 ottobre 2021, ha introdotto importanti novità in materia di riscossione.
In particolare, le novità riguardano:
In merito al primo aspetto, la norma ha previsto la possibilità di riammettere ai benefici della rottamazione-ter e del saldo stralcio coloro che non hanno potuto versare le rate 2020.
Ricordiamo, infatti, che con il Decreto Sostegni bis (D.L. n. 73/2021), convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021, è stato previsto che non si determina l’inefficacia di tali definizioni qualora il versamento delle relative rate venga effettuato integralmente:
a) entro il 31 luglio 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020;
b) entro il 31 agosto 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 maggio 2020;
c) entro il 30 settembre 2021, relativamente alla rata in scadenza il 31 luglio 2020;
d) entro il 31 ottobre 2021 (2 novembre 2021, in quanto il 31 ottobre cade di domenica), relativamente alla rata in scadenza il 30 novembre 2020;
e) entro il 30 novembre 2021, relativamente alle rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021.
Tuttavia, data la probabilità che un gran numero di contribuenti non sia riuscita ad adempiere a tali nuove scadenze, con il Decreto fiscale è stata prevista la possibilità di versare integralmente entro il prossimo 30 novembre 2021:
Per il pagamento entro questo nuovo termine sono ammessi i cinque giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del DL n. 119 del 2018. Pertanto, il pagamento dovrà essere effettuato entro lunedì 6 dicembre 2021.
Per quanto riguarda le cartelle di pagamento notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, viene esteso a 150 giorni (rispetto ai 60 giorni ordinariamente previsti) il termine per il relativo pagamento senza applicazione di interessi di mora. Prima di tale termine l’Agente della riscossione non potrà dare corso all’attività di recupero del debito iscritto a ruolo.
Infine, per le rateazioni in essere alla data della sospensione introdotta dal Decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), ovvero 8 marzo 2020 e più volte prorogata fino ad arrivare al 31 agosto 2021, il margine di tolleranza per considerare i versamenti tempestivi passa da 10 a 18 mesi.
Per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, invece, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate.
Inoltre, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione (8 marzo 2020 - 31 agosto 2021) viene differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (il versamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 novembre in quanto la scadenza fissata dal Decreto fiscale coincide con un giorno festivo).