Vi informiamo che a partire dal 1° gennaio 2022, il limite di esenzione fiscale per i fringe benefit torna al valore ordinario di 258,23 euro. Pertanto, il raddoppio del limite di esenzione fiscale e contributivo di 516,46 euro annui per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro ai lavoratori di cui all’art. 51, comma 3, del TUIR è terminato definitivamente il 31 dicembre 2021.
Ricordiamo che se il limite viene superato nel corso del periodo d'imposta, l’importo concorre integralmente alla formazione del reddito.