Il Decreto Semplificazioni ha modificato lo Statuto del contribuente, introducendo al comma 5 bis dell’articolo 6, l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di comunicare al contribuente, entro 60 giorni dal termine dell’attività istruttoria di controllo, la conclusione di detta attività, qualora non siano emersi elementi per procedere all’accertamento sostanziale.
L'amministrazione finanziaria con proprio provvedimento individuerà, altresì, le modalità attraverso cui verrà effettuata la comunicazione di conclusione con esito negativo dell'attività di controllo. Come espressamente previsto dalla norma, quest'ultima potrà avvenire anche mediante l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'.
Ricordiamo che la comunicazione dell'esito negativo della procedura di controllo non impedisce l'esercizio di un eventuale ulteriore azione accertatrice da parte dell’Amministrazione finanziaria.