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News - 28/11/2022

Utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta beni strumentali 4.0 nell'ambito del consolidato fiscale

Pubblichiamo la recente risposta a interpello n.543/2022 dell'Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n.543 del 3 novembre è intervenuta sulla possibilità di trasferire al consolidato fiscale ex art.117 del TUIR la rata di credito di imposta 4.0 maturata nel 2022 dalla consolidante per versare l’acconto delle imposte di novembre 2022 del consolidato. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate osserva che a differenza di quanto previsto dal previgente art.1 comma 191 della Legge di Bilancio 2020, che non consentiva la cessione o il trasferimento del credito all'interno del consolidato fiscale, l'attuale comma 1059 art.1 della Legge di Bilancio 2021 non prevede alcun espresso divieto di cessione o trasferimento del credito.

Pertanto, in assenza di un espresso divieto, in costanza di consolidato ciascuna società partecipante alla tassazione di gruppo - inclusa la stessa consolidante - ha la facoltà di trasferire i propri crediti alla società consolidante, per consentire la compensazione con l'imposta sul reddito delle società dovuta da quest'ultima.

Il trasferimento dei crediti deve avvenire per un ammontare non superiore all'IRES risultante, a titolo di saldo e di acconto, dalla dichiarazione dei redditi del consolidato.

Peraltro, il credito, se trasferito al consolidato, non soggiace al limite di utilizzo in compensazione di cui all'art.25 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241. La conferma arriva dalla circolare n.53/E del 2004, in cui è specificato che, in ossequio a quanto previsto dalla risoluzione n.86/E del 1999, “nessun limite è stabilito per il trasferimento dei crediti d'imposta indicati nel quadro RU del modello UNICO Società di Capitali, dal momento che l'importo complessivamente utilizzabile degli stessi è predeterminato e già stanziato sui singoli capitoli di spesa delle amministrazioni competenti a riconoscere il beneficio indicato”. Tali crediti possono essere compensati senza che ricorra l'obbligo di apposizione preventiva, sulla dichiarazione dei redditi, del visto di conformità.

È appena il caso di specificare che la maturazione del credito deve essersi perfezionata – spesa o connessione – nel periodo d’imposta precedente: cioè, per rata di credito d’imposta maturata nel 2022, nel 2021. Nel caso di interconnessione avvenuta nel 2021 la dichiarazione in cui comunicare il trasferimento è quella del 2021 - scadenza 30 novembre 2022.

Quando il trasferimento del credito avviene nel periodo d’imposta 2022, il modello nel quale comunicare il trasferimento è quello nel quale è maturato il credito (Unico2023 e CNM 2023 per l’anno 2022) anche in considerazione del fatto che gli acconti che si intendono compensare sono appunto quelli del periodo d’imposta 2022.  Nel caso ad es., di interconnessione avvenuta solo nel 2022, il modello unico 2022 non risulterà pertanto atto a ricevere una indicazione con riferimento ad un credito di imposta nato nel 2022 e non risulterà possibile inserire il credito nel modello, perché si riferisce al periodo d’imposta 2021 nel quale il credito non era ancora maturato.

 

 

 

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