Vi informiamo che è stato pubblicato nella G.U. n.183 del 06/08/2024 il Decreto 24 luglio 2024 del MIMIT : “Attuazione dell’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0.”.
Il Decreto, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante (per la consultazione dei quali si rimanda al sito web istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy) , reca le modalità attuative della disciplina di cui all’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che istituisce il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Di seguito, le novità:
Beneficiari
Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa. Sono previste delle esclusioni (art.3);
Progetti di innovazione ammissibili e non ammissibili
Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni di cui all’articolo 6, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento (art.4 ).
Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, fermo restando il rispetto dei requisiti richiesti per gli investimenti di cui agli articoli 6 e 7 secondo quanto previsto dalle schede di controllo riportate all’Allegato 3, non si considerano ammissibili al beneficio i progetti di innovazione destinati: a) ad attività e attivi direttamente connessi all’uso dei combustibili fossili (con alcune eccezioni); b) ad attività nell’ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell’Unione europea (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (con alcune eccezioni); c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico (con alcune eccezioni); d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un’elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014, e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all’ambiente.
Non si considerano, altresì, progetti di innovazione ammissibili al beneficio, i progetti di investimento in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti , a particolari condizioni (art.5).
Tipologia di investimenti agevolabili
Sono agevolabili gli investimenti in:
a) beni materiali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato;
b) beni immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, inclusi i software relativi alla gestione di impresa se acquistati nell’ambito del medesimo progetto di innovazione che comprende investimenti in sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (“Energy Dashboarding”) (art.6);
Sono inoltre agevolabili, a particolari condizioni, le spese relative a:
a) i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
b) i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
c) gli impianti per la produzione di energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici, alimentata tramite energia elettrica rinnovabile autoprodotta e autoconsumata ovvero certificata come rinnovabile attraverso un contratto di fornitura di energia rinnovabile ai sensi della Delibera ARERA ARG/elt 104/11;
d) i servizi ausiliari di impianto;
e) gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta (art.7).
Attività di formazione
Per quanto riguarda la formazione, sulla quale si era perso dal primo gennaio 2023 qualsiasi tipo di incentivo contenuto nel piano Transizione 4.0, il piano Transizione 5.0 prevede spese agevolabili purché non superiori al 10% degli investimenti totali ed entro un tetto massimo di 300.000 euro. La formazione dovrà essere assicurata da soggetti esterni dotati di determinati requisiti. In particolare, sono abilitati all’attività di formazione anche i Centri di competenza ad alta specializzazione, gli European Digital Innovation Hubs e gli ITS -Istituti tecnologici superiori (art.8).
Misura del beneficio
L’incentivo che si concretizza in un credito di imposta è differenziato in ragione del risparmio energetico previsto (art.10) ed a seconda dell’entità dell’investimento:
Investimento |
Riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3% nell’unità produttiva o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5% (aliquota)
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Riduzione dei consumi energetici superiore al 6% nell’unità produttiva o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 10% (aliquota) |
Riduzione dei consumi energetici superiore al 10% nell’unità produttiva o riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento superiore al 15% (aliquota) |
Fino a 2,5 mln
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35% |
40% |
45% |
Da 2,5 a 10 mln
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15% |
20% |
25% |
Da 10 a 50 mln
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5% |
10% |
15% |
Il beneficio è aumentato di:
a) un importo complessivamente non superiore a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di certificazione di cui all’articolo 15;
b) un importo non superiore a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 17.
Il credito di imposta è cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a particolari condizioni. Non è cumulabile in particolare con il credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale (ZES unica - Mezzogiorno) di cui agli articoli 16 e 16-bis, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 e nella Zona Logistica Semplificata (ZLS) di cui all’articolo 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (art.11).
I successivi articoli sono dedicati alla procedura per l’accesso al credito di imposta (art.12), alla fruizione del credito di imposta (art.13), agli adempimenti a carico del GSE (art.14), le certificazioni del risparmi energetico ed i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio (art. 15), alla perizia tecnica asseverata (art.16), certificazione contabile e requisiti dei soggetti abilitati al rilascio (art.17), obblighi PNRR (art.18), vigilanza (art.19), controlli (art.20), decadenza (art.21), recupero (art.22), trattamento dei dati personali (art.23), disposizioni finali (art.24).
Con provvedimento del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy del Ministero, da adottare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nel sito internet istituzionale del Ministero, sono individuati i termini a decorrere dai quali le imprese possono attivare la procedura prevista dal presente decreto.
La chiusura dei termini per la presentazione delle comunicazioni dirette alla prenotazione del credito d’imposta è disposta con provvedimento del medesimo Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l’innovazione, le PMI e il made in Italy, tenuto conto delle risorse disponibili e della necessità di assicurare il rispetto delle disposizioni pertinenti al presente intervento previste per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Dei provvedimenti direttoriali previsti è data pubblicità nei siti internet istituzionali del Ministero e del GSE, nella piattaforma Incentivi.gov.it e nel portale Italia Domani.
Per gli opportuni approfondimenti, si rimanda alle news precedenti.
Si allega la Gazzetta Ufficiale (il Decreto è a pag.78).