E' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2024 la L. 7 ottobre 2024 n. 143, di conversione, con modificazioni, del DL 9 agosto 2024 n. 113, recante “Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico” (c.d. DL Omnibus).
La principale novità riguarda l’introduzione del c.d. Bonus Natale per i lavoratori dipendenti, ovvero, una elargizione una tantum, di importo pari a 100 €, che verrà erogata unitamente alla tredicesima mensilità, in prossimità delle festività natalizie ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
a) il lavoratore deve avere un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;
b) il lavoratore deve avere il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano entrambi fiscalmente a carico; oppure, in caso di genitore single, deve avere almeno un figlio fiscalmente a carico;
c) deve esserci IRPEF lorda capiente rispetto alle detrazioni da lavoro dipendente.
Per quanto concerne le modalità di erogazione, la norma prevede che i datori di lavoro, in qualità di sostituti d'imposta, riconoscono l’indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.
Qualora in tale sede l’indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.
I sostituti d'imposta compensano il credito maturato mediante compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell’indennità.
Con la circolare n. 19 del 2024 (in allegato) l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito ai requisiti di spettanza e all’erogazione del bonus.