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Documento - 23/12/2025

Adempimento Collaborativo e Tax Control Framework: l'art. 14 del Decreto 192 del 19 dicembre 2025 prevede il nuovo termine per le certificazioni

La norma transitoria sulla certificazione del Tax Control Framework porta al 30 settembre 2026 il termine per produrre la certificazione, per le istanze presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025.

 

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 2025 il decreto legislativo correttivo Ires-Irpef, n. 192 del 19 dicembre 2025, che all'articolo 14 reca la norma transitoria sulla certificazione del Tax Control Framework, che si riporta in calce alla mail e che porta al 30 settembre 2026 il termine per produrre la certificazione, per le istanze presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025.

Per quanto previsto all'articolo 20, il decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, così da far salve le istanze del 2024 e permettere l'invio di quelle del 2025. Tale previsione consente ai contribuenti che hanno già presentato l’istanza di adesione al regime, ovvero che intendano presentarla entro il periodo d’imposta 2025, di disporre di un termine più ampio per adempiere all’obbligo di certificazione, senza pregiudizio per la validità delle istanze stesse.

La proroga prevista appare di particolare rilevanza per le imprese interessate al regime di adempimento collaborativo, in quanto consente una gestione più sostenibile dei tempi di adeguamento e certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale, fermo restando l’obbligo di conformità ai requisiti sostanziali previsti dalla disciplina.

Confindustria continuerà a monitorare l’evoluzione della prassi applicativa e fornirà tempestivi aggiornamenti, anche alla luce di eventuali chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

 

 Di seguito il testo dell'art.14

 

Art. 14

Disposizioni in materia di adempimento collaborativo

  1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2,  del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, per le domande di adesione al regime di adempimento  collaborativo  presentate  nei  periodi  di imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle  entrate,  al  sussistere  degli  altri requisiti  soggettivi  e  oggettivi  previsti  dalla  normativa vigente, procede all'ammissione dei contribuenti al regime  anche  in assenza della certificazione del sistema  integrato  di  rilevazione, misurazione,  gestione  e  controllo  del  rischio  fiscale  di   cui all'articolo 4, comma 1-bis, del medesimo decreto.

  2. Nei casi di  cui  al  comma  1  la  certificazione  del  sistema integrato di  rilevazione,  misurazione,  gestione  e  controllo  del rischio  fiscale  deve  essere  prodotta  entro  il  termine  del  30 settembre 2026.

  3. Per i soggetti di cui al comma 1, la mancata presentazione della certificazione del sistema  integrato  di  rilevazione,  misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale entro il termine fissato  al comma  2  costituisce  causa  di  esclusione  dal  regime  ai   sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 per inosservanza degli impegni assunti.

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