Nella Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2026 è stata pubblicata la legge n. 88/2026 di conversione del Decreto Fiscale (D.L. n. 38/2026).
Nell’ambito dell’iter di conversione, il legislatore è intervenuto anche sui c.d. "esodati" del piano 5.0, ossia le imprese che, nel periodo compreso tra il 7 e il 27 novembre 2025, hanno presentato comunicazioni ex art. 38, comma 10, DL n.19/2024 (convertito dalla L. 56/2024) per accedere al credito d'imposta Transizione 5.0 e i cui investimenti sono stati ritenuti tecnicamente ammissibili ai sensi del DM 24 luglio 2024.
In particolare, a tali imprese spetterà, nell'anno 2026, un credito d'imposta pari al 89,77% dell’ammontare del credito richiesto nelle citate comunicazioni (riferito esclusivamente agli investimenti degli Allegati A e B della L. 232/2016), nonché delle spese di formazione del personale, nel limite di spesa di 1.302.3 milioni di euro. Il credito sarà utilizzabile in compensazione ai sensi del DLGS n. 241/1997.
Per le imprese “esodate”, resta confermata la compensazione del credito d’imposta Transizione 5.0 in un'unica quota entro il 2026. Gli emendamenti presentati nel corso dell’iter parlamentare al fine di estendere i termini per la compensazione sono stati respinti.
Il GSE comunicherà ai beneficiari il credito maturato entro il 30 aprile 2026 e, contestualmente, trasmetterà all’Agenzia delle Entrate l’elenco delle imprese beneficiarie e l’importo del credito concesso, nonché le eventuali variazioni. Ogni impresa potrà visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, sempre a favore delle imprese “esodate” è riconosciuto un contributo per gli investimenti in impianti da fonti rinnovabili.
In particolare, il contributo è concesso nel limite di 57,7 milioni di euro per l’anno 2026, 80 milioni di euro per l’anno 2027 e 60 milioni di euro per l’anno 2028.
La norma precisa, in linea con le richieste avanzate da Confindustria, che tale contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR. Il contributo non potrà eccedere, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta richiesto per le medesime spese e sarà erogato dal MIMIT sulla base delle informazioni trasmesse dal GSE, secondo modalità che saranno definite con un successivo decreto attuativo, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.