Una nuova pronuncia ( Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Taranto, sent. n. 633/1/2026) rafforza un orientamento giurisprudenziale sempre più rilevante nei contenziosi sui crediti d’imposta per ricerca e sviluppo: quando l’Agenzia delle Entrate contesta esclusivamente la qualificazione tecnica delle attività di R&S, il credito non può essere qualificato come “inesistente”, ma, al più, come “non spettante”, con conseguenze molto rilevanti sui termini di recupero e sul regime sanzionatorio.
L’atto di recupero riguardava crediti R&S utilizzati negli anni 2017 e 2018.
Secondo i giudici, l’Amministrazione finanziaria non aveva contestato:
La contestazione riguardava esclusivamente la riconducibilità delle attività alla nozione di ricerca e sviluppo sulla base dei criteri del Manuale OCSE di Frascati e della prassi amministrativa successiva.
In una simile situazione, osserva la Corte, manca uno degli elementi essenziali del credito inesistente: l’assenza del presupposto costitutivo o la sua fraudolenta rappresentazione. Si tratta invece di una valutazione tecnico-interpretativa sulla spettanza dell’agevolazione.
La sentenza valorizza espressamente l’Atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1° luglio 2025, adottato ai sensi dell’art. 10-septies dello Statuto del contribuente, che ha ridefinito il confine tra crediti inesistenti e crediti non spettanti.
L’Atto afferma che fonti tecniche prive di espresso richiamo normativo, come manuali tecnici o linee guida, non possono costituire il fondamento per qualificare un credito come inesistente. In particolare, con riferimento ai crediti R&S, la mancanza dei requisiti tecnici desunti dal Manuale di Frascati può incidere sulla spettanza dell’agevolazione, ma non trasforma automaticamente il credito in “inesistente”.
La qualificazione del credito come “non spettante” comporta almeno tre conseguenze operative :
i) applicazione del termine ordinario di decadenza (cinque anni) e non del termine più lungo previsto per i crediti inesistenti con possibile decadenza di numerosi atti di recupero notificati oltre il termine ordinario;
ii) applicazione della minore sanzione prevista per la fattispecie di aiuto non spettante.
iii) maggiore tutela del principio di certezza del diritto e dell’affidamento del contribuente.
In particolare, quanto alle sanzioni, Dopo il D.Lgs. 87/2024:
Pertanto, una riclassificazione del credito da “inesistente” a “non spettante” può incidere contemporaneamente sui termini di recupero, sull’entità delle sanzioni e, nei casi più gravi, anche sulla configurabilità delle fattispecie penali tributarie connesse all’utilizzo di crediti inesistenti.
La decisione della CGT di Taranto si inserisce in un orientamento che tende a ricondurre entro confini più rigorosi la nozione di credito inesistente, evitando che valutazioni tecniche o interpretative — specie in materie altamente specialistiche come la ricerca e sviluppo — possano automaticamente estendere i termini di accertamento e l’applicazione del regime sanzionatorio più gravoso.
Per le imprese coinvolte nei contenziosi sui crediti R&S 2015-2020, la pronuncia rappresenta un ulteriore elemento difensivo, soprattutto nei casi in cui il recupero sia fondato esclusivamente sulla diversa interpretazione dei requisiti tecnici di innovatività, novità o creatività derivati dal Manuale di Frascati.