Con la risposta all'interrogazione parlamentare n. 4/03092 del 2 luglio 2026, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito (e in sostanza corretto) quanto affermato precedentemente in occasione di Telefisco 2025.
L'interrogazione n. 4/03092 presentata il 4 giugno affermava appunto che "in risposta all'interrogazione parlamentare 5-04809 alla Camera dei deputati, martedì 16 dicembre 2025, il Governo ha chiarito che è possibile riconoscere il regime di esclusione dal reddito di lavoro dipendente anche per il rimborso del servizio di baby sitting, purché esso, in connessione con il principio regolatorio che regge la deroga, costituisca un servizio integrativo connesso al servizio educativo e di istruzione fornito dalla scuola" e domandava pertanto "si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, sentiti i competenti uffici dell'amministrazione finanziaria, intenda chiarire se il servizio di baby sitting prestato al di fuori dell'ambito scolastico possa rientrare tra le ipotesi derogatorie previste dall'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, anche al fine di assicurare certezza interpretativa e uniformità applicativa della disciplina fiscale vigente."
La risposta del Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Savino del 2 luglio 2026 all'interrogazione n. 4/03092 riepiloga i precedenti e rammenta che la definizione dell'ambito operativo della richiamata lettera f-bis) è stata approfondita in occasione dell'evento Telefisco 2025, con la precisazione che il quesito in quella sede sollevato è stato posto in relazione alla risposta a interpello n. 144 del 2024, concernente la diversa fattispecie del rimborso da parte del datore di lavoro, nell'ambito del programma di welfare aziendale, per le attività sportive svolte dai figli dei dipendenti presso istituti scolastici, circoli o palestre ed erogate da associazioni sportive. Con quella risposta l'Agenzia aveva affermato che la disposizione di cui alla lettera f-bis) “riguarda i servizi di educazione e istruzione resi nell'ambito scolastico e formativo, compresi i relativi servizi integrativi” e che pertanto, in relazione alla fattispecie esaminata, “le spese per l'attività sportiva praticata dai familiari, solo se svolte nell'ambito di ‘iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica’ possono rientrare nell'esclusione prevista dall'articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir”.
La Risposta all'Interrogazione 4/03092 del 2 luglio 2026 in esame ricorda appunto che "in occasione dell’evento Telefisco 2025, l'Agenzia delle entrate ha altresì precisato che i servizi di baby sitting offerti in ambito scolastico rientrano nella previsione di cui all'articolo 51, comma 2, lett. f-bis), se sono previsti nell'ambito di un piano di offerta formativa", la parte che aveva appunto suscitato grandi dubbi e precoccupazioni su come interpretare effettivamente tale posizione.
La Risposta attuale specifica ora che "la risposta resa all'interrogazione 5-04809, menzionata anche dall’interrogante, ha preso quindi in esame tale contesto, vale a dire i servizi di baby sitting offerti in ambito scolastico, per i quali è dunque necessario che siano prestati nell'ambito di un piano di offerta formativa."
Conclude la Risposta attuale in esame che "di conseguenza, a integrazione e a ulteriore approfondimento di quanto in quella sede già rappresentato, si ritiene opportuno precisare che per i servizi di baby sitting estranei all'ambito scolastico, restano validi i chiarimenti già forniti con la richiamata circolare n. 28/E del 2016, con la quale è stato precisato che sono riconducibili nel perimetro applicativo della lettera f-bis) “il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d'istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l'offerta - anche sotto forma di rimborso spese - di servizi di baby-sitting”.
Dunque l'Agenzia delle Entrate ha confermato che i servizi di baby-sitting possono rientrare tra i benefit esenti anche quando - offerti sul libero mercato - non sono collegati a piani di offerta formativa scolastica e anche se erogati sotto forma di rimborso delle spese sostenute dal lavoratore ex lett. f-bis.
Il nuovo chiarimento va incontro ai dubbi e alle richieste avanzate da associazioni e operatori del settore e supera le incertezze interpretative che aveva suscitato la precedente risposta: si conferma che per i servizi di baby-sitting estranei all'ambito scolastico ha sempre continuato a trovare applicazione l'assetto risultante fin dalla circolare n. 28/E del 15 giugno 2016, nella quale è stato espressamente riconosciuto che l'offerta e la fruizione, anche tramite rimborso delle spese, di servizi di baby-sitting tout-court, rientra nell'ambito applicativo dell'art. 51, comma 2, lettera f-bis), del TUIR.