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News - 24/07/2026

Non più in vigore i dazi statunitensi +10% ex sez.122, in vigore i nuovi dazi ed esenzioni sulla base della sez.301 del Trade Act del 1974. Non si cumulano con i dazi ex sez. 232, che restano in vigore

Nuovo Memorandum del 23 luglio : Actions by the United States in the Investigations under Section 301 of the Trade Act of 1974 of the Acts, Policies, and Practices of 60 Economies Related to the Failure of Each Economy to Impose and Effectively Enforce...

Da oggi, 24 luglio, scade il termine di applicazione dei dazi +10% ex sez.122, adottati dall’amministrazione americana a partire dallo scorso 24 febbraio.

 

Ieri, 23 luglio, con il memorandum “Actions by the United States in the Investigations under Section 301 of the Trade Act of 1974 of the Acts, Policies, and Practices of 60 Economies Related to the Failure of Each Economy to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor”, l’amministrazione ha adottato nuovi dazi, sulla base della sez.301 del Trade Act del 1974; base legale utilizzata per eliminare le pratiche sleali che influiscono sul commercio degli Stati Uniti.

 

Il target per i nuovi dazi è costituito da una lista di 60 Paesi, tra cui l’Unione Europea, soggetti a quattro regimi distinti.

I nuovi dazi entrano in vigore a partire dalle 00:01 EST del 24 luglio 2026.

 

Da una prima analisi, Confindustria segnala quanto segue:

  1. L’entità del dazio applicato ai prodotti dell’UE corrisponde alla tariffa doganale maggiore tra l’MFN (attualmente in vigore) e il 10%.

Quindi, ai prodotti - colpiti da questo dazio - con un MFN attualmente inferiore al 10% sarà applicato un dazio del 10%. Diversamente, se l’MFN fosse superiore a tale soglia, resterebbe vigente il dazio MFN.

  1. Ai prodotti di Argentina, Bangladesh, Cambogia, Canada, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Indonesia, Giordania, Malesia, Messico, Pakistan, Sri Lanka, Trinidad e Tobago e Regno Unito sarà applicato un dazio aggiuntivo del +10%.
  2. Ai prodotti di Giappone, Corea, Svizzera sarà applicato il dazio maggiore tra il 12,5% e l’MFN (attualmente in vigore).
  3. Ai prodotti di tutti gli altri Paesi sarà applicato un dazio aggiuntivo del +12,5%.

 

NB: i dazi della sez. 301 non si cumulano con i dazi ex sez. 232 (acciaio, alluminio, rame, derivati, veicoli e parti, autobus e camion, legno e derivati, parti per l’aviazione civile, semiconduttori, pharma), che quindi restano pienamente in vigore.

 

Esenzioni: per quanto riguarda l’UE, sono esentati dai dazi 301 i seguenti codici doganali:

 

- acidi grassi monocarbossilici industriali (3823.11.00, 3823.12.00, 3823.19.20, 3823.70.40);

- sughero naturale, grezzo o semplicemente lavorato (4501.10.00, 4501.90.20, 4501.90.40, 4502.00.00, 4503.10.20, 4503.10.30, 4503.10.40, 4503.10.60, 4503.90.20, 4503.90.40, 4503.90.60, 4504.10.10, 4504.10.20, 4504.10.30, 4504.10.40, 4504.10.45, 4504.10.47, 4504.10.50, 4504.90.00);

- filato di seta (5004.00.00, 5005.00.00, 5006.00.10, 5006.00.90, 5007.10.30, 5007.10.60, 5007.20.00, 5007.90.30);

- perle naturali o coltivate(7101.10.30, 7101.10.60, 7102.10.00, 7102.31.00, 7102.39.00, 7103.10.20, 7103.10.40, 7103.91.00, 7103.99.10, 7103.99.50); 

- granuli e polveri di ghisa, spiegeleisen, ferro o acciaio  (7205.10.00);  

- berillio, cromo, afnio, renio, tallio, cadmio, germanio (8112.92.07).

 

Invitiamo a far riferimento all’Allegato del Memorandum, per qualsiasi ulteriore informazione.

Al momento il nuovo regime sembra più favorevole del precedente per l’Ue, in quanto i dazi 301, a differenza di quelli 122, non si sommano all’MFN, ma lo inglobano, nel caso in cui esso fosse inferiore al 10%.

 

Nei prossimi giorni Confindustria continuerà ad approfondire l’argomento e in caso di interesse per il Sistema ci saranno aggiornamenti tempestivi con ulteriore comunicazioni.

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