Da oggi, 24 luglio, scade il termine di applicazione dei dazi +10% ex sez.122, adottati dall’amministrazione americana a partire dallo scorso 24 febbraio.
Ieri, 23 luglio, con il memorandum “Actions by the United States in the Investigations under Section 301 of the Trade Act of 1974 of the Acts, Policies, and Practices of 60 Economies Related to the Failure of Each Economy to Impose and Effectively Enforce a Prohibition on the Importation of Goods Produced with Forced Labor”, l’amministrazione ha adottato nuovi dazi, sulla base della sez.301 del Trade Act del 1974; base legale utilizzata per eliminare le pratiche sleali che influiscono sul commercio degli Stati Uniti.
Il target per i nuovi dazi è costituito da una lista di 60 Paesi, tra cui l’Unione Europea, soggetti a quattro regimi distinti.
I nuovi dazi entrano in vigore a partire dalle 00:01 EST del 24 luglio 2026.
Da una prima analisi, Confindustria segnala quanto segue:
Quindi, ai prodotti - colpiti da questo dazio - con un MFN attualmente inferiore al 10% sarà applicato un dazio del 10%. Diversamente, se l’MFN fosse superiore a tale soglia, resterebbe vigente il dazio MFN.
NB: i dazi della sez. 301 non si cumulano con i dazi ex sez. 232 (acciaio, alluminio, rame, derivati, veicoli e parti, autobus e camion, legno e derivati, parti per l’aviazione civile, semiconduttori, pharma), che quindi restano pienamente in vigore.
Esenzioni: per quanto riguarda l’UE, sono esentati dai dazi 301 i seguenti codici doganali:
- acidi grassi monocarbossilici industriali (3823.11.00, 3823.12.00, 3823.19.20, 3823.70.40);
- sughero naturale, grezzo o semplicemente lavorato (4501.10.00, 4501.90.20, 4501.90.40, 4502.00.00, 4503.10.20, 4503.10.30, 4503.10.40, 4503.10.60, 4503.90.20, 4503.90.40, 4503.90.60, 4504.10.10, 4504.10.20, 4504.10.30, 4504.10.40, 4504.10.45, 4504.10.47, 4504.10.50, 4504.90.00);
- filato di seta (5004.00.00, 5005.00.00, 5006.00.10, 5006.00.90, 5007.10.30, 5007.10.60, 5007.20.00, 5007.90.30);
- perle naturali o coltivate(7101.10.30, 7101.10.60, 7102.10.00, 7102.31.00, 7102.39.00, 7103.10.20, 7103.10.40, 7103.91.00, 7103.99.10, 7103.99.50);
- granuli e polveri di ghisa, spiegeleisen, ferro o acciaio (7205.10.00);
- berillio, cromo, afnio, renio, tallio, cadmio, germanio (8112.92.07).
Invitiamo a far riferimento all’Allegato del Memorandum, per qualsiasi ulteriore informazione.
Al momento il nuovo regime sembra più favorevole del precedente per l’Ue, in quanto i dazi 301, a differenza di quelli 122, non si sommano all’MFN, ma lo inglobano, nel caso in cui esso fosse inferiore al 10%.
Nei prossimi giorni Confindustria continuerà ad approfondire l’argomento e in caso di interesse per il Sistema ci saranno aggiornamenti tempestivi con ulteriore comunicazioni.