Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 (c.d. Decreto Omnibus) è intervenuto sulla disciplina IVA, ampliando i termini entro i quali i soggetti passivi possono esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta e procedere alla registrazione delle fatture di acquisto.
L’articolo 12 del decreto modifica, in particolare, gli articoli 19, comma 1, e 25, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, estendendo i termini previsti per entrambi gli adempimenti.
Con riferimento all’esercizio del diritto alla detrazione, viene superato il precedente termine, rappresentato dalla scadenza per la presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui il diritto è sorto. La modifica normativa consente infatti al soggetto passivo di esercitare il diritto alla detrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.
Parallelamente, viene ampliato anche il termine previsto dall’articolo 25, primo comma, del D.P.R. n. 633/1972 per la registrazione delle fatture passive. Le fatture ricevute potranno essere annotate nell’apposito registro entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
L’intervento determina quindi un significativo ampliamento dei tempi a disposizione di imprese e professionisti, ripristinando l’impostazione vigente prima delle modifiche introdotte dal Dl 50/2017.
Modifiche di analogo tenore sono state apportate agli articoli 56 e 88 del nuovo Testo Unico Iva (Dlgs 10/2026).