Il Dipartimento per le Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota n. 12991 del 22 febbraio 2012, pubblicata il 28 febbraio scorso, ha fornito alcune indicazioni per definire quali siano gli apparecchi atti o adattabili alla ricezione del servizio di radiodiffusione, il cui possesso integra il presupposto per il pagamento del canone RAI.
Al riguardo, in via preliminare si evidenzia che la normativa in esame si riferisce al servizio di radiodiffusione e, pertanto, non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video (p.es. Web Radio, Web TV, IPTV) basate su portanti fisici diversi da quello radio.
La nota chiarisce, in particolare che il possesso di personal computer non presuppone il pagamento del canone, a meno che il computer sia dotato di un apposito sintonizzatore TV.