Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate
Il 23 marzo scorso è stato emanato il provvedimento a firma del Direttore dell’Agenzia delle Entrate necessario al fine di comunicare all’Agenzia l’intenzione di avvalersi della deroga ai limiti sulla circolazione del contante, contenuta nel Decreto Legge sulle semplificazioni fiscali (art. 3, commi 1-2, DL n. 16, in vigore dal 2 marzo 2012).
Tale deroga consente il trasferimento di contante per importi pari o superiori a 1.000 euro in caso di cessione di beni/prestazione di servizi effettuate tra persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo (che ricomprende oltre ai Paesi UE: Liechtenstein, Islanda e Norvegia), che non siano residenti in Italia, ed esercenti di commercio al minuto e agenzie di viaggio e turismo.
Per esercitare la deroga, infatti, è necessaria una comunicazione preventiva all’Agenzia delle Entrate da parte dei cedenti/prestatori, valida per tutte le operazioni successive, effettuata secondo le modalità stabilite dal provvedimento in questione: invio telematico da parte del soggetto firmatario (o attraverso un intermediario abilitato) del modello predisposto dall’Agenzia (che ha reso disponibile gratuitamente anche i software di compilazione e trasmissione del modello).
Inoltre, per ogni operazione in deroga è necessario effettuare alcuni adempimenti, pena l’applicazione delle sanzioni previste dal decreto antiriciclaggio in caso di violazioni alla disciplina sul contante (art. 58, d. lgs. n. 231/2007). La procedura obbligatoria prevede:
·acquisizione (e conservazione) da parte del cedente/prestatore di fotocopia del passaporto del cliente e di autocertificazione di quest’ultimo attestante che non è cittadino italiano, di Paesi UE o dello SEE, e che non risiede in Italia;
·versamento del contante incassato sul conto corrente del cedente/prestatore nel primo giorno feriale dopo l’operazione e contestuale presentazione all’operatore finanziario presso cui è intestato il conto della fotocopia del passaporto di cui sopra edel documento di certificazione del corrispettivo emesso (fattura, ricevuta o scontrino fiscale).
Periodo transitorio
Per le operazioni realizzate (o da realizzarsi) avvalendosi della deroga nel periodo che va dal 2 marzo al 10 aprile 2012, è fatto obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità prescritte, entro il 10 aprile stesso.
Inoltre, è necessario che la comunicazione indichi la data in cui è stata compiuta la prima operazione in deroga, in luogo della data della sottoscrizione del modello, se la prima operazione è stata effettuata prima dell’invio della comunicazione.
Al riguardo, si ricorda che anche per le operazioni compiute nel periodo transitorio devono essere rispettati gli adempimenti descritti in precedenza (acquisizione copia passaporto e autocertificazione, versamento contante su c/c e presentazione alla banca di copia passaporto e certificazione corrispettivo).
Per approfondimenti si rinvia all’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle Entrate.