In base al nuovo Regime dell’IVA per Cassa i professionisti e le imprese versano l'IVA solo al pagamento della fattura da parte del cliente senza dover anticipare il versamento dell'imposta in caso di mancata o ritardata corresponsione delle somme dovute
Il nuovo Regime dell’IVA per Cassa, in base al quale professionisti e imprese versano l'IVA solo al pagamento della fattura da parte del cliente senza dover anticipare il versamento dell'imposta in caso di mancata o ritardata corresponsione delle somme dovute, è entrato in vigore a decorrere dal 1° dicembre 2012.
Chi vi aderisce detrae l'IVA solo quando ha già provveduto ad effettuare i relativi pagamenti. L'imposta, però, diventa comunque esigibile trascorso l’ anno dall'emissione della fattura.
Il regime dell’IVA per cassa ha un vincolo triennale ed alla scadenza del triennio l’opzione viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo che il contribuente non la revochi espressamente.
L’anticipo del regime al 1° dicembre 2012 – come sottolineato anche da Assonime nella circolare n. 6/2013 - ha trovato riscontro anche nella dichiarazione IVA 2013.
In particolare, le operazioni attive devono essere indicate nell’ambito del quadro VE, rigo VE36; le operazioni devono essere indicate nel campo 1 in maniera complessiva e distintamente evidenziate nel campo 3.
Per quanto riguarda le operazioni passive, gli acquisti registrati nel 2012, ma con detrazione dell’imposta differita ad anni successivi, vanno indicati nell’ambito del quadro VF, rigo VF19; in particolare, tali operazioni devono essere segnalate distintamente nel campo 3, oltre che cumulativamente indicate nel campo 1 insieme a eventuali altre operazioni per le quali è differita la detrazione. I contribuenti che hanno adottato il regime dell’IVA per cassa dal 1° dicembre 2012 devono anche barrare la casella 1 del nuovo rigo VO15.
Possono beneficiare del regime tutti i professionisti e gli imprenditori che non superano il valore d’affari di 2.000.000 di euro. Nel caso contrario nella prima liquidazione utile successiva al mese o trimestre in cui lo stesso viene superato, devono essere imputate l’IVA a debito ancora “sospesa” e l’IVA a credito relativa agli acquisti non ancora pagati.
Operazioni escluse Vi è stato inserito l’obbligo d’indicazione del codice fiscale dell’acquirente in modo da distinguere le operazioni effettuate nei confronti di soggetti non imprenditori o professionisti ed escluse dal regime di IVA per cassa.
Reverse charge L’esclusione delle operazioni in regime di reverse charge dall’obbligo di differimento della detrazione all’atto del pagamento risponde alla necessità di non penalizzare troppo i soggetti che optano per il nuovo regime in relazione ad operazioni “neutre” dal punto di vista finanziario.
Esercizio dell’opzione Per il soggetto che esercita l’opzione, l’adozione del nuovo regime dell’IVA per cassa non incide sulla tempistica di emissione e registrazione delle fatture, sia attive che passive; l’opzione richiede peraltro un costante monitoraggio dei flussi finanziari, in modo da far confluire l’imposta nella liquidazione in cui è avvenuto l’incasso/pagamento; nell’ipotesi in cui il pagamento sia frazionato, è evidente l’aggravio degli adempimenti amministrativi.