In un documento di recente pubblicazione Assonime illustra i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate con la circolare n. 8/E del 2013, in merito alla deducibilità analitica delle imposte sui redditi dell’IRAP relativa al costo del lavoro. Tra i principali aspetti esaminati, ci si interroga sulla natura e sul trattamento degli interessi maturati sulle somme chieste a rimborso.
La circolare di Assonime esamina i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 3 aprile 2013 con riferimento ad alcune questioni interpretative relative alla disciplina “a regime” della deducibilità analitica delle imposte sui redditi dell’IRAP riferibile alle spese per il personale dipendente e alla presentazione telematica della relativa istanza di rimborso per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012.
Nella prima parte del documento vengono affrontate alcune questioni di carattere generale connesse al citato documento di prassi.
Per quanto concerne l’oggetto della deduzione, la circolare precisa che rientrano fra le spese del personale rilevanti per stabilire la quota di IRAP deducibile, sia quelle che determinano per i percipienti redditi imponibili a norma dell’art. 49 del TUIR, nonché redditi assimilati a norma dell’art. 50, sia quelle che non concorrono a formare il reddito imponibile in capo al dipendente ma che, comunque, costituiscono per l’impresa spese per il personale.
La circolare chiarisce che rientrano fra le spese per il personale “le indennità di trasferta, le somme corrisposte a titolo di incentivo all’esodo e quelle accantonate per il trattamento di fine rapporto o per altre erogazioni attinenti il rapporto di lavoro dipendente e assimilato da effettuarsi negli esercizi successivi”.
Il riferimento alle indennità di trasferta – si evidenzia nel documento – porta a ritenere che esse siano computabili tra le spese per il personale prescindendo dalla circostanza che costituiscano in tutto o in parte reddito imponibile per il dipendente secondo la disciplina contenuta nell’art. 51.
Sempre in merito all’identificazione delle spese del personale, la circolare invoca un chiarimento amministrativo con riguardo ad alcune problematiche peculiari emergenti per i soggetti IAS adopter.
In particolare, Assonime si interroga sull’estendibilità della deduzione a determinati oneri imputati a stato patrimoniale anziché a conto economico. E’ questo il caso, ad esempio, della determinazione delle indennità di fine rapporto ai dipendenti, degli utili e delle perdite attuariali collocate nello stato patrimoniale, in conformità alla facoltà accordata dallo IAS 19, e di tutte le componenti di costo del personale imputate a stato patrimoniale in sede di prima applicazione degli IAS/IFRS.
Una seconda problematica affrontata concerne il coordinamento del regime di deduzione analitica con quello della deduzione forfettaria del 10%, precedentemente applicabile ai costi del lavoro e agli oneri di natura finanziaria. In particolare, formano oggetto di approfondimento le peculiarità previste per gli istituti di credito, le società finanziarie e le holding.
Per tali soggetti, infatti, “gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96% del loro ammontare”. Essi pertanto, sono indeducibili nella misura del 4% e tale indeducibilità, sia pure limitata, conferisce il diritto alla deduzione forfettaria dall’IRES prescindendo dall’entità degli interessi attivi.
Lo stesso principio – aggiunge Assonime – per coerenza sistematica, deve ritenersi applicabile anche agli altri soggetti per i quali operi l’indeducibilità degli interessi passivi nella misura del 4% e la rilevanza degli interessi attivi nel loro intero ammontare, e quindi, anche per le holding industriali.
Per gli altri soggetti, invece, si ricorda che la deduzione del 10% dell’IRAP compete esclusivamente laddove l’importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati ecceda quello degli interessi attivi. Nella seconda parte, la circolare affronta alcune questioni concernenti le istanze di rimborso.
In proposito Assonime lamenta il mancato approfondimento da parte dell’Agenzia di due aspetti collegati al diritto al rimborso che presentano elementi di criticità.
Nel silenzio normativo, diverse incertezze sono state evidenziate con riguardo agli interessi sulle somme chieste a rimborso. Sul tema – osserva Assonime – “non appare chiara la natura di tali interessi ”, con conseguenti difficoltà nell’identificazione del trattamento da riservare a questi ultimi ai fini delle imposte sui redditi.
Ad ogni modo, tenuto conto dell’incertezza esistente circa il momento di erogazione dei rimborsi, secondo l’associazione sarebbe opportuno prevedere una soluzione che ne condizioni l’imponibilità al momento di effettiva percezione, alla stregua di quanto previsto dall’art. 109, comma 7, del TUIR per gli interessi moratori.