Per i leasing di durata inferiore al periodo fiscale, i canoni non dedotti si recuperano dopo la scadenza del contratto, sia in caso di riscatto del bene, sia qualora l'opzione di acquisto non venga esercitata. Lo precisa l'Agenzia delle Entrate nella circolare 17/E del 29 maggio 2013 che illustra le regole da applicare dopo l'eliminazione del vincolo di durata minima, in vigore per i contratti stipulati dal 29 aprile 2012.
In caso di cessione del rapporto, tutto l'importo non dedotto si scala dalla sopravvenienza attiva realizzata. Ai fini Irap, invece, la deduzione segue i criteri contabili anche in presenza di durata contrattuale ridotta.