Gli intrecci normativi tra l’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 in materia di limitazione all’uso del contante, e l’obbligo di monitoraggio dei pagamenti nell’ambito delle transazioni immobiliari (introdotto dal D.L. n. 223/2006), formano oggetto di approfondimento dello studio n. 50-2013/B del Consiglio nazionale del Notariato.
L’art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 - oltre a regolare le modalità generali con cui effettuare i pagamenti, nell’intento di limitare la circolazione del denaro contante - rappresenta il punto di riferimento di altre norme dirette a contrastare l’evasione fiscale. Tra queste, in particolare, si segnala l’art. 35 del D.L. n. 223/2006, ove è previsto che “all’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo”. Tale disposizione trova applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.
La norma, pur non introducendo limiti all’utilizzo di pagamenti in denaro contante – osserva il Notariato – risulta sorretta dalle disposizioni normative che, di volta in volta, nel corso del tempo hanno determinato le soglie di circolazione del contante.
Appare del tutto evidente, infatti, che le due normative operino su due piani completamente differenti:
- la prima intendendo sanzionare l’utilizzo illegittimo di denaro contante;
- la seconda la reticenza o la falsa indicazione delle modalità di pagamento del prezzo, al fine di garantire la trasparenza nelle transazioni immobiliari.
Lo Studio del Notariato, in particolare, si interroga circa l’applicabilità o meno dei suddetti obblighi di monitoraggio ai pagamenti avvenuti in periodi antecedenti il 4 luglio 2006, con particolare riguardo al caso – tutt’altro che infrequente nella prassi – in cui siano stati pattuiti dei pagamenti dilazionati.
La conclusione alla quale perviene il Notariato è che eventuali comportamenti elusivi della normativa, posti in essere al fine di evitare il tracciamento, non sono posti al riparo dal mero rilascio della dichiarazione sostitutiva ex art. 35, comma 22, D.L. n. 223/2006, dovendo infatti i professionisti adeguarsi al rispetto dei più pervasivi obblighi di controllo imposti dal D.Lgs. n. 231/2007.