In allegato il testo della circolare
La Circolare n. 17/E dell’Agenzia delle Entrate del 6 maggio 2011 fornisce chiarimenti in merito agli interessi maturati sui ritardi della liquidazione del rimborso del credito IVA.
Come affermato nella Circolare, i tempi di esecuzione del rimborso IVA, spesso molto prolungati a causa di problematiche connesse a ragioni di cassa, incidono sugli interessi da riconoscere al contribuente.
In caso di tardiva esecuzione del rimborso, sulle somme corrisposte maturano gli interessi, nella misura del 2 per cento annuo, che iniziano a decorrere:
- dal novantesimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per i rimborsi liquidati dall'Ufficio
- e dal sessantesimo giorno successivo all'invio della dichiarazione, per i rimborsi erogati dall'agente della riscossione.
La decorrenza può tuttavia essere sospesa laddove il contribuente non risponda alle richieste di documentazione di supporto.
In allegato il testo della citata Circolare.