Il provvedimento dà attuazione all’art.1, comma 577, della L. 147/2013, il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell’economia, per ciascuno dei crediti d’imposta individuati nell’allegato 2 della legge di stabilità medesima, sono stabilite riduzioni nella misura massima del 15%.
Ampio il ventaglio dei bonus colpiti: si va infatti dalla riduzione del credito d’imposta per gli esercenti sale cinematografiche, fino al taglio dei bonus per l’erogazione delle borse di studio agli studenti universitari.
La decorrenza è stabilita in parte al 1° gennaio 2014 (con riferimento alle misure indicate nell’articolo 1 del Dpcm), e per il resto dal 1° gennaio 2015 (articolo 2).
I tagli assicureranno un risparmio complessivo di 214 milioni per il 2014 e 294,5 milioni a partire dal 2015.
I crediti d’imposta ridotti
A partire dal 1° gennaio 2014 sono rideterminate, in modo da ridurre del 15% l’importo agevolato calcolato secondo le disposizioni istitutive e attuative di ciascun incentivo, le seguenti agevolazioni:
- Credito d’imposta per gli esercenti sale cinematografiche (art. 30, comma 1, d.lgs. 60/1999);
- Credito d’imposta in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento (art. 2, comma 12, L. 203/2008);
- Credito d’imposta per l’agevolazione delle nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (art. 13 L. 388/2000);
- Riduzioni delle aliquote di accisa su gasolio, benzina e gas naturale impiegati come carburanti per il servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone (punto 12 della Tabella A allegata al d.lgs. 504/1995);
- Credito d’imposta per l’acquisto di veicoli alimentati a metano o gpl o a trazione elettrica o per l’installazione di impianti di alimentazione a metano e gpl (art. 1 D.L. 324/1997);
Rinviati al 2015 i tagli al settore dell’autotrasporto
La medesima riduzione del 15% è prevista per le seguenti agevolazioni con decorrenza al 1° gennaio 2015:
- Credito d’imposta per agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori (art. 2, comma 58 d.lgs. 262/2006; art. 23 comma 50-quater D.L. 98/2011);
- Credito d’imposta per l’erogazione di borse di studio a studenti universitari (art. 1, commi da 285 a 287, L. 228/2012);
Recupero dal 2015 per i bonus relativi alla ricerca e al settore agricolo
Il provvedimento salva dal taglio lineare i crediti d’imposta in favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università o enti pubblici di ricerca (art. 1, D.L. 70/2011) e le misure agevolative per l’acquisto di beni strumentali inerenti il settore agricolo nelle aree svantaggiate (art. 1, comma 271, L. 296/2006).
Con riferimento alle suddette agevolazioni è infatti previsto che la riduzione all’85% operi limitatamente all’anno 2014, con la possibilità di recuperare il restante 15% in tre quote annualia partire dall’anno 2015.
Salvi i restanti crediti d’imposta
Alle agevolazioni diverse da quelle indicate nel provvedimento, individuate nel summenzionato elenco 2 allegato alla legge di stabilità 2014, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti.
Rimangono pertanto invariate, tra le altre, le agevolazioni previste per il pagamento di imposte mediante cessione di beni culturali e opere, il credito d’imposta a favore delle PMI per la ricerca scientifica, il bonus per le imprese produttrici di prodotti editoriali, nonché le agevolazioni per le imprese artigiane nel mezzogiorno.