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News - 20/06/2014

Semplificazione fiscale al via

Dichiarazione dei redditi precompilata dal 2015, successioni senza dichiarazione fino a 100.000 euro, rimborsi IVA fino a 15.000 euro senza adempimenti, agevolazioni IRAP per le STP

Dal 2015, in via sperimentale, i contribuenti riceveranno la dichiarazione dei redditi precompilata sui redditi 2014. Dal 2016, poi, anche le spese sanitarie del 2015 entreranno nella dichiarazione precompilata.

Nello specifico, in base alla bozza del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 20 giugno 2014, si prevede che:
“a decorrere dal 2015, in via sperimentale, l’Agenzia delle Entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni di cui all’articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, rende disponibile telematicamente, entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati […] la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell’anno precedente, che può essere accettata o modificata”.
I sostituti d’imposta dovranno inviare la certificazione all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo; per ogni certificazione omessa, tardiva o errata, viene prevista una sanzione di 100 euro. Soggetti terzi (assicurazioni, enti che erogano i mutui, enti previdenziali, forme pensionistiche complementari) trasmettono all’Agenzia delle Entrate i dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti entro il 28 febbraio di ogni anno.
Per quanto riguarda le spese sanitarie:
“ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, inviano al Sistema Tessera Sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate nel 2015, ai fini della loro messa a disposizione dell’Agenzia delle Entrate”.

Controlli sulle dichiarazioni
A) In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, senza modifichenon si effettua il controlloformale sui dati forniti con le certificazioni da parte dei sostituti d’imposta e sui dati relativi agli oneri indicati nella dichiarazione precompilata forniti dai soggetti terzi.
Su tali dati, resta fermo il controllo della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute;
B) In caso di presentazione, direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, della dichiarazione precompilata con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, non operano le esclusioni dal controllo.
C) In caso di presentazione della dichiarazione precompilata, anche con modifiche, effettuata mediante CAF o professionista, il controllo formale è effettuato nei confronti del CAF o del professionista, anche con riferimento ai dati relativi agli oneri, forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata. Resta fermo il controllo nei confronti del contribuente della sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni, comprese quelle per familiari a carico, e alle agevolazioni nonché degli oneri certificati dai sostituti d’imposta per i quali gli stessi non hanno effettuato le relative trattenute.

Altre disposizioni
- Spese di vitto e alloggio dei professionisti
Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. La disposizione si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2015.
- Società tra professionisti
Trova applicazione, anche ai fini IRAP, il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni (art. 5, comma 3, lettera c, TUIR);
- Dichiarazione di successione
Nessun obbligo di dichiarazione per l'eredità, se devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto, nel caso in cui l'attivo ereditario abbia un valore non superiore a 100.000 euro;
- Riqualificazione energetica degli edifici
Abrogata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione irpef delle spese sostenute;
- Rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto fiscale
l’erogazione del rimborso è effettuata entro 60 giorni sulla base di apposita richiesta, sottoscritta dal contribuente ed attestante il diritto al rimborso, ovvero entro 20 giorni dalla ricezione di apposita comunicazione dell'ufficio competente e contestualmente all’erogazione del rimborso sono liquidati ed erogati gli interessi nella misura determinata dalle specifiche leggi in materia.
La disposizione si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015

Altre semplificazioni riguardano:
- le società
- la fiscalità internazionale (comunicazione dei dati contenuti nelle lettere d’intento, comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list, richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie, elenchi intrastat servizi);
viene infine disposta l’eliminazione di alcuni adempimenti superflui (ammortamento finanziario: eliminazione della richiesta di autorizzazione all’agenzia delle entrate; abrogazione dell’obbligo di indicazione in dichiarazione dei redditi dei crediti vantati nei confronti della p.a.).

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