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News - 24/06/2014

Rimborsi IVA "sulla fiducia" fino a 15.000 euro

Per importi superiori, alternativa fra visto di conformità “rinforzato” e fideiussione, salvo situazioni a rischio

 Fra le disposizioni contenute nello schema di D.Lgs. esaminato in prima lettura dal Governo venerdì 20 giugno, quelle concernenti la nuova disciplina delle garanzie per i rimborsi IVA saranno fra le più apprezzate dalle imprese.

Dalla riscrittura dell’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 proposta nell’ambito del c.d. “pacchetto di semplificazioni fiscali”, emergono in sintesi le seguenti, importanti, novità, che incideranno favorevolmente sui tempi di erogazione dei rimborsi e sugli oneri a carico dei contribuenti:
1) l’elevazione a 15.000 euro del limite entro il quale il rimborso è erogato, per così dire, “sulla fiducia”, senza che il creditore debba prestare alcuna garanzia;
2) l’introduzione, per i rimborsi di importo superiore, del visto di conformità sulla dichiarazione o istanza di rimborso accompagnato da una attestazione di integrità patrimoniale e di regolarità contributiva, quale onere alternativo alla garanzia finanziaria (fideiussione, etc.) per i contribuenti “affidabili”.
Le novità interessano sia i rimborsi annuali, da richiedere attraverso la dichiarazione annuale, sia quelli infrannuali (o trimestrali), da richiedere attraverso l’istanza redatta sul modello TR, alla quale viene quindi esteso il visto.

Rimborsi “liberi”
La disciplina vigente, in linea generale, subordina l’erogazione dei rimborsi IVA alla previa prestazione di idonea garanzia (fideiussione, polizza fideiussoria, cauzione in titoli pubblici, etc.), fatte salve alcune eccezioni, fra cui i rimborsi d’imposta di importo non superiore a 5.164,57 euro. Più precisamente, è attualmente stabilito che “dall’obbligo di prestazione delle garanzie sono esclusi i soggetti cui spetta un rimborso di imposta di importo non superiore a lire 10 milioni”.
La nuova norma prevede invece l’obbligo della garanzia e/o del visto di conformità “rinforzato” esclusivamente per i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, sicché risulta quasi triplicata l’attuale soglia entro la quale i rimborsi sono erogati senza vincoli.
In merito alla portata della vigente disposizione, secondo la circolare ministeriale n. 211 del 3 settembre 1998, “dal tenore letterale della norma si evince chiaramente che l’esonero dalla presentazione della garanzia può essere concesso solo con riferimento all’ammontare complessivo dei rimborsi a qualunque titolo chiesti nell’anno ed emergenti dalle rispettive dichiarazioni. Ne consegue che per poter procedere alla erogazione del rimborso senza richiedere la garanzia, il concessionario dovrà preliminarmente verificare se il contribuente in parola abbia già usufruito del beneficio di cui trattasi in occasione della presentazione del modello VR, o della effettuazione, da parte dell’Ufficio competente, della erogazione di altro rimborso riferito alla medesima annualità tramite disposizione di pagamento”. Al riguardo, il tenore delle disposizioni riformulate induce invece a ritenere che il beneficio dell’esonero dovrebbe valere per ciascun rimborso d’imposta di ammontare sotto soglia, e non più quale limite unico del periodo d’imposta.

Il visto di conformità “rinforzato”
Il comma 3 del nuovo testo dell’art. 38-bis prevede che “fatto salvo quanto previsto dal comma 4, i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso recante il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa di cui all’articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78… Alla dichiarazione o istanza è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza delle seguenti condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente:
1) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell’ultimo periodo d’imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attivià esercitata; l’attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
2) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
3) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi”.
Viene dunque prefigurata l’estensione dell’obbligo del visto di conformità, attualmente necessario soltanto per la compensazione orizzontale di crediti emergenti dalla dichiarazione annuale per importo superiore a 15.000 euro nel periodo d’imposta, anche alle richieste di rimborso, annuale o infrannuale. Oltre al “visto”, inoltre, viene previsto l’obbligo di allegare alla dichiarazione o istanza di rimborso l’attestazione di integrità patrimoniale e regolarità contributivo-assicurativa sopra descritta. La portata di questa innovazione, a prima vista di carattere generale e di segno contrario alla semplificazione delle procedure, si delinea meglio (e deve pertanto essere valutata) in correlazione alle nuove disposizioni del comma 4, appresso riportate.

L’obbligo di garanzia (aggiuntiva o sostitutiva del “visto rinforzato”)
Il comma 4 del nuovo art. 38-bis stabilisce che sono eseguiti “previa prestazione della garanzia di cui al comma 5 i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro quando richiesti:
a) da soggetti passivi che esercitano un’attività d’impresa da meno di 2 anni diversi dalle imprese start-up innovative di cui all’art. 25, D.L. n. 179/2012;
b) da soggetti passivi ai quali, nei 2 anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell’imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
3) all’1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
c) da soggetti passivi che nelle ipotesi di cui al comma 3, presentano la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, o non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell’eccedenza detraibile risultante all’atto della cessazione dell’attività.”
Dal combinato disposto delle disposizioni dei commi 3 e 4, riguardanti entrambe solo i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, si desume che:
- in via generale, i contribuenti che presentano la dichiarazione o istanza di rimborso munita:
(i) del visto di conformità (o della sottoscrizione dell’organo di controllo contabile) e
(ii) dell’attestazione di integrità/regolarità di cui sopra (per semplicità: visto di conformità “rinforzato”),
non sono tenuti a prestare la garanzia di cui al comma 5, che è infatti richiesta solo nel caso di assenza del visto di conformità “rinforzato” (comma 3, lett. c), sicché i due obblighi sono alternativi e l’interessato può scegliere l’uno o l’altro. Ciò trova conferma al comma 6, secondo cui “relativamente alla dichiarazione da cui emerge il credito richiesto a rimborso non è obbligatoria l’apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa previsti dal comma 3 quando è prestata la garanzia di cui al comma 5”. Invero, la formulazione del comma 6, menzionando soltanto la dichiarazione da cui emerge il credito annuale e non anche l’istanza di rimborso infrannuale, lasciava qualche dubbio sulla portata della disposizione, fugato però dalla relazione di accompagnamento;
- i soggetti che versano nelle situazioni previste alle lettere a), b) e d) del comma 3, essendo considerati “a rischio” (cfr. il comunicato stampa del Governo), sono in ogni caso tenuti a prestare la garanzia.
In definitiva, la nuova disciplina consente ai contribuenti non rientranti nelle categorie “a rischio” di fare a meno del costo della garanzia (sostenendo però quello del visto di conformità) e beneficiare anche dello snellimento procedurale.
Per i soggetti “a rischio”, invece, il solo vantaggio è l’elevazione a 15.000 euro del limite dei rimborsi “liberi”.

Ulteriori novità in materia di garanzia
Per quanto riguarda la durata e la forma della garanzia, non vi sono innovazioni. Il comma 5 del nuovo art. 38-bis prevede infatti che “la garanzia di cui al comma 4 è prestata per una durata pari a tre anni dall’esecuzione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento, sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa commerciale che a giudizio dell’Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità ovvero di polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione. Per le piccole e medie imprese […] dette garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi […]. Per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all’articolo 2359 del codice civile della obbligazione di integrale restituzione della somma da rimborsare, comprensiva dei relativi interessi, all’Amministrazione finanziaria, anche in caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata […]”.
Un’altra novità attiene alla soppressione della previsione che, entro certi limiti e in relazione a determinati presupposti di rimborso, dispensa dall’obbligo di prestare garanzia le imprese c.d. “virtuose”; tale previsione, comunque, appare sostanzialmente assorbita dalla nuova disciplina (che introduce però l’onere aggiuntivo del visto di conformità.
Va osservato, infine, che restano impregiudicate le previsioni di favore in materia contenute in altre disposizioni di legge (es. versamenti in conto fiscale, rimborsi alle procedure concorsuali), in relazione alle quali occorrerà però verificare l’intreccio con la nuova disciplina.

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