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News - 12/01/2015

"SPLIT PAYMENT" nuove modalità di fatturazione nei confronti degli Enti pubblici Comunicato Stampa MEF 7/2015 - Nota Ance

Conferma MEF sulla operatività "SPLIT PAYMENT" per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015

Conferma ufficiale del Ministero dell’Economia e delle Finanze sull’operatività dello “split payment” per le operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015.
 
Questo il principale contenuto del Comunicato Stampa n.7 del 9 gennaio 2015, con il quale vengono anticipate alcune disposizioni contenute nel Decreto attuativo del nuovo meccanismo, in fase di definitivo perfezionamento.
Come già anticipato (Cfr News “Fiscale”, 09/01/2015) , lo “split payment”, nuovo sistema che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse( Art.17-ter del D.P.R. 633/1972, introdotto dall’art.1, co.629, lett. b, della legge 190/2014 ,legge di stabilità 2015), viene applicato alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2015, facendo salve così quelle emesse fino al 31 dicembre 2014, ancorché “saldate” dalle PP.AA. committenti dopo tale data.
 
In termini operativi, il nuovo meccanismo comporta che:
- il cedente/prestatore emetta fattura nei modi ordinari,
- la P.A. beneficiaria versi al cedente/prestatore il solo corrispettivo a lui spettante per l’operazione resa, versando invece l’imposta dovuta direttamente all’Erario.
 
A tal ultimo proposito, nel Comunicato MEF, sono fornite anticipazioni anche sulle modalità e i termini di versamento dell’IVA a carico delle PP.AA..
 
Il nuovo regime, pertanto, non riguarderà le operazioni fatturate fino alla data del 31 dicembre 2014, ma soltanto quelle fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l’esigibilità dell’imposta si verifichi successivamente alla stessa data.
 
In proposito rammentiamo che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di Stabilità 2015), entra in vigore, dal 1° gennaio 2015, lo “split payment”, ossia il nuovo meccanismo che pone a carico delle Pubbliche Amministrazioni il versamento dell’IVA relativa alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle stesse. (News “Fiscale”, 09/01/2015, recante : Legge di stabilità 2015 pubblicazione in G.U. Legge 23 dicembre 2014, n. 190 misure fiscali di interesse per settore costruzioni - Nota Ance) . In particolare, l’art.1, co.629, lett.b, della legge 190/2014 introduce il nuovo art.17-ter al D.P.R. 633/1972, che prevede che, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti delle PP.AA., l’IVA dovrà essere da queste versata direttamente all’Erario, secondo modalità e tempi stabiliti con un Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, anziché corrisposta in via di rivalsa alle imprese cedenti i beni o prestatrici dei servizi.
 
A differenza del “reverse charge”, che si applica per operazioni effettuate tra 2 soggetti passivi IVA, il meccanismo dello “split payment” trova applicazione con riferimento ad operazioni tra un soggetto passivo IVA (impresa) e un soggetto “non debitore d’imposta” (P.A.).
 
Tale modalità di versamento dell’IVA, infatti, secondo quanto previsto dal nuovo art.17-ter del D.P.R. 633/1972, si applica con riferimento alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di: Stato, organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, enti pubblici territoriali e consorzi tra essi costituiti, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituti universitari, aziende sanitarie locali, enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, enti pubblici di assistenza e beneficenza e quelli di previdenza.
 
Si tratta, in sostanza, delle prestazioni eseguite nei confronti dei medesimi soggetti pubblici per i quali si applica l’art.6, co.5, del D.P.R. 633/1972 (cd. “IVA ad esigibilità differita”), secondo il quale l’IVA diventa esigibile al momento del pagamento del corrispettivo. In merito si ricorda che l’elenco dei soggetti pubblici indicati nell’art.6, co.5, del D.P.R. 633/1972 è da intendersi tassativo, come più volte ribadito dalla stessa Amministrazione finanziaria.

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