Dal 1° gennaio 2017 sarà possibile optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni, beneficiando della eliminazione o riduzione di una serie di adempimenti ed obblighi.
Lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, il cui esame preliminare ha avuto inizio nel Consiglio dei Ministri di martedì 21 aprile (e che potrebbe subire modifiche prima della sua definitiva approvazione), contiene disposizioni relative:
- alla fatturazione elettronica facoltativa fra privati. (art. 1);
- alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi (art. 2);
- agli “incentivi” previsti per coloro che decidano di optare per la trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi ai sensi dei predetti articoli 1 e 2, anche sotto forma di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti (articoli 3 e 4);
- alla cessazione di tali effetti premiali (art. 5).
Tempistica
In relazione alla fatturazione elettronica, il provvedimento prevede il seguente percorso:
a) dal 1° luglio 2016 l’Agenzia delle Entrate metterà gratuitamente a disposizione dei contribuenti un servizio di “generazione” e “trasmissione” delle fatture elettroniche;
b) dal 1° gennaio 2017 il Ministero dell’Economia e delle finanze metterà a disposizione dei soggetti passivi IVA il “sistema di interscambio” (cioè l'interfaccia per la gestione del coordinamento e l'indirizzamento del flusso informativo), già operante per la fatturazione elettronica nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ai fini della “trasmissione” e “ricezione” delle fatture elettroniche e di eventuali “variazioni delle stesse.
Mediante il sistema di interscambio, quindi, i contribuenti potranno trasmettere e ricevere le fatture attive e passive.
Opzione
Sempre a partire dal 1° gennaio 2017, i soggetti passivi IVA potranno optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni. In tal modo, l’Agenzia potrà conoscere, in tempo reale, le operazioni attive e passive effettuate dal contribuente, ricevendo copia di tutte le fatture emesse e ricevute.
Le regole tecniche ed i termini per la trasmissione telematica, in formato strutturato, all’Agenzia delle Entrate delle fatture emesse e ricevute saranno definite con Provvedimento direttoriale, “sentite le associazioni di categoria”.
A fronte di tale opzione, il decreto legislativo riconosce alcuni incentivi.
In primo luogo, con decreto ministeriale saranno stabilite nuove modalità semplificate di controlli a distanza (cioè senza accesso diretto presso il contribuente) degli elementi acquisiti dall’Agenzia delle Entrate mediante la trasmissione telematica delle fatture. Tali controlli saranno basati sul riscontro dei darti comunicati, così da evitare, per taluni controlli, come ad esempio quelli c.d. “incrociati”, l’accesso presso la sede del soggetto passivo, in modo da non ostacolare il normale svolgimento dell’attività economica e ridurre anche taluni adempimenti, come ad esempio quello di rispondere per iscritto ad inviti e questionari.
Sgravio di adempimenti
Per i soggetti che si avvalgono dell’opzione è prevista l’eliminazione di una serie di adempimenti, quali:
- la comunicazione telematica di tutte le operazioni attive e passive effettuate, rilevanti ai fini dell'IVA (per le sole operazioni per le quali non è previsto l'obbligo di emissione della fattura la comunicazione telematica deve essere effettuata qualora le operazioni stesse siano di importo non inferiore a 3.600 euro) - art. 21, D.L. n. 78/2010;
- la comunicazione telematica annuale all'Agenzia delle Entrate di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi il cui importo complessivo annuale è superiore a 10.000 euro effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list - art. 1, comma 1, D.L. n. 40/2010;
- i modelli INTRASTAT (art. 50, comma 6, D.L. n. 331/1993), limitatamente alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro (per le restanti operazioni l’obbligo, quindi, permarrà).
Rimborsi
Per i soggetti passivi che opteranno per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute, inoltre, i rimborsi dell’IVA verranno eseguiti in via prioritaria, “entro i tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale”, anche in mancanza dei presupposti previsti dall’art. 30, comma 2, D.P.R. n. 633/1972.
Cessazione degli incentivi
Nel caso di mancato invio telematico delle fatture o di invio parziale dei dati, oltre all’applicazione della sanzione prevista dall’art. 11, D.Lgs. n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro), l’art. 5 del provvedimento all’esame stabilisce la cessazione degli effetti premiali derivanti dall’opzione.