Contatti          Sedi
Bacheca    |   Login
 
Condividi Aggiungi ai preferiti Stampa Pdf

News - 12/06/2015

Rivalutazione delle aree edificabili dei privati i chiarimenti della Risoluzione n. 53/E del 27 maggio 2015 - Nota Ance

Rivalutazione aree edificabili chiarimenti Agenzia delle Entrate questioni controverse in materia di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni orientamenti giurisprudenziali gestione del contenzioso pendente

Tale disposizione stabilisce che, in presenza della rivalutazione, “il valore minimo di riferimento” ai fini del calcolo delle predette imposte è proprio il valore rivalutato dell’area.
 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, richiamando precedenti chiarimenti in materia (Cfr. le C.M. 15/E/2002, 1/E/2013 e la R.M. 111/E/2010), distingue due ipotesi relative alla circostanza che nell’atto di cessione venga indicato un corrispettivo inferiore a quello determinato mediante la perizia di stima. In particolare, viene precisato che:
  • se la rivalutazione non viene richiamata nell’atto, il contribuente si espone al rischio di una rettifica da parte dell’Amministrazione finanziaria (ai fini IRPEF e delle imposte d’atto). In caso di accertamento, la plusvalenza viene calcolata secondo le regole ordinarie, in base alla differenza fra il corrispettivo di cessione e l’originario prezzo d’acquisto dell’area (art.68 TUIR), e la rivalutazione effettuata perde efficacia . L’Agenzia delle Entrate precisa, inoltre, che nell’ipotesi in cui lo scostamento tra il valore risultante dalla perizia ed il corrispettivo, di minor importo, indicato nell’atto sia poco significativo (a causa di un mero errore), potrà comunque essere utilizzato, per il calcolo delle imposte sui trasferimento, il valore rivalutato. Resta fermo che, prima della vendita, il possessore può procedere ad una nuova rivalutazione dell’area dalla quale risulti un minor valore, rispetto a quello risultante dalla prima rideterminazione – cfr. anche R.M. 111/E/2010 - potendo, così, fruire di una tassazione inferiore in fase di cessione del terreno;
  • se la rivalutazione viene richiamata nell’atto di cessione, la relativa plusvalenza e le imposte d’atto (registro ed ipo-catastali) vengono comunque calcolate in base al valore risultante dalla perizia.
In tal caso, la rivalutazione non perde efficacia e comporta un risparmio d’imposta al momento della vendita dell’area.
Alla luce dei chiarimenti della R.M. 53/E/2015, l’Agenzia delle Entrate invita i propri uffici a riesaminare ed eventualmente abbandonare le controversie pendenti, originatesi in materia.

Unindustria favorisce lo sviluppo
delle imprese del territorio di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Codice Fiscale 80076770587 - Fax +39 06 8542577 - PEC info@pec.un-industria.it

Do not follow or index