Una circolare dell’Agenzia delle Dogane sintetizza le principali problematiche emerse dal confronto con gli operatori in merito all’attività di accertamento nel settore dei carburanti.
Nella circolare n. 6/D del 18 giugno 2015, l'Agenzia delle Dogane risponde ad alcune richieste di chiarimenti pervenute dalle associazioni degli operatori del mercato dei carburanti, concernenti gli adempimenti conseguenti al verificarsi di variazioni di volume dei prodotti durante il trasporto nonché sulla tenuta delle contabilità da parte degli esercenti impianti di distribuzione stradale.
Viene ripetutamente segnalato – si legge nella circolare – che in occasione di verifiche eseguite presso gli impianti stradali di carburanti non si terrebbe conto, al fine del riscontro della regolare tenuta del registro di carico e scarico, delle annotazioni delledeficienze rilevate dall’esercente se indicanti quantità di prodotto superiori alle misure entro cui sono riconosciuti i cali naturali.
Ciò determinerebbe un’alterazione del parametro relativo alle risultanze contabili e conseguentemente, una volta riscontrato con il dato afferente le giacenze reali, il superamento dei limite fissato dall’art.50, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 504/1995 e la comminazione delle relative sanzioni amministrative.
Al riguardo, la circolare rileva che l’obbligo in questione si esaurisce nel garantire, attraverso la completezza dei dati registrati e la regolarità delle rilevazioni di prodotto effettuate, l’attendibilità delle scritture contabili dell’esercente e la corrispondenza alla situazione reale delle giacenze dell’impianto.
Nella fattispecie in esame, infatti, la tenuta del registro di carico e scarico ha ad oggetto prodotti che hanno assolto interamente il debito d’imposta e, pertanto, essendosi estinta l’obbligazione tributaria, un’eventuale deficienza riscontrata dai verificatori non può valere a configurare ipotesi di recupero d’accisa.
Ciò premesso – prosegue la circolare – non trova alcun fondamento giuridico una presunta irrilevanza, in ragione della loro entità, delle registrazioni delle deficienze attribuite dall’esercente a cali naturali le quali, di contro, sono da considerare nella loro totalità; tali registrazioni, oltretutto, riportate nella parte dello scarico del registro senza necessità di ulteriore specificazione, vanno effettuate ogni qualvolta le deficienze vengano rilevate autonomamente dall’esercente e riferite all’intero quantitativo mancante.
Pertanto, in sede di verifica presso i menzionati impianti, la constatazione della regolare contabilizzazione dei prodotti deve necessariamente tener conto, quanto al computo delle risultanze contabili, della totalità degli scarichi riportati dall’esercente nel prescritto registro, incluse tutte le deficienze registrate, anche se di misura superiore alle tolleranze ammesse.
In definitiva, conclude l’Agenzia delle Dogane, si deve tenere conto anche delle eventuali deficienze dovute adispersioni accidentali debitamente annotate dall’esercente nella parte dello scarico del citato registro, nel momento in cui le stesse si sono verificate, indipendentemente dalla loro entità.
Un altro importante chiarimento concerne la segnalazione agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate delle deficienze di misura superiore alle tolleranze ammesse e delle eccedenze di prodotti energetici riscontrate in sede di verifica dei depositi commerciali.
Al riguardo, la circolare rileva che – a seguito di approfondimenti condotti con le Entrate stesse – l’operatività della presunzione di acquisto ai fini IVA è esclusa per le eccedenze di prodotti energetici rientranti negli stessi limiti quantitativi per i quali non si fa luogo al recupero dell’accisa, come stabiliti dal D.Lgs. n. 504/1995. Ne consegue il mancato obbligo di segnalazione all’Amministrazione finanziaria delle suddette differenze riscontrate in sede di verifica.