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News - 03/06/2019

I riflessi fiscali dell’IFRS 16

In data 28 maggio si è tenuto, presso la sede di Confindustria, un convegno in materia di “IFRS 16”, il principio contabile internazionale in materia di leasing, il quale, dai bilanci relativi all’esercizio dal 1 gennaio 2019, sostituisce lo IAS 17

La nascita del nuovo principio è stata dettata dalla necessità di superare (nei confronti del locatario), la distinzione tra leasing finanziario ed operativo, permettendo in tale modo di far emergere nel bilancio dell’utilizzatore sia il bene oggetto di leasing che il debito corrispondente all’impegno assunto in termini di canoni da pagare.

L’abbandono del concetto di “trasferimento dei rischi e benefici” da locatore a locatario, posto alla base della definizione di leasing finanziario, permette un’omogenea valutazione del contratto, escludendo la possibilità di diversa applicazione della normativa con conseguente disallineamento della valutazione del trasferimento che poteva portare ad un caso emblematico: se il locatore riteneva di aver trasferito i rischi e benefici del bene locato ma il locatario non sosteneva di detenere tali rischi e benefici, si aveva l’evaporazione contabile del bene, ovvero il bene non risultava iscritto in nessuno dei bilanci dei due soggetti.

La soluzione ai disallineamenti è rappresentata dall’adozione, in capo all’utilizzatore, di un unico modello contabile per tutte le locazioni, attraverso l’utilizzo del concetto di right of use (ROU) ovvero, il contratto contiene un’operazione di leasing quando trasferisce il diritto di controllo e di utilizzo del bene.

Uno degli aspetti principali riguarda la quantificazione del ROU, esso equivale alla somma attualizzata dei canoni che il locatario si impegna a pagare ai quali vengono aggiunti i costi diretti sostenuti per la stipula e l’esecuzione del contratto (costi diretti, maxicanone, costi iniziali di miglioramento). I pagamenti comprendono i pagamenti fissi fatti al lessor, restano esclusi quelli variabili che non sono riferiti a componenti finanziarie. La prassi ha inoltre ritenuto al di fuori del computo del valore del ROU l’IVA indetraibile poiché considerata alla stregua di un pagamento variabile effettuato verso un soggetto terzo, avente il lessor solo come tramite. Gli importi alla base del valore del ROU sono attualizzati al tasso di indebitamento marginale proprio dell’impresa, è utilizzabile anche il tasso definito contrattualmente.

Gli aspetti fiscali che ne derivano riguardano principalmente la modalità in cui l’utilizzatore iscrive in bilancio il bene e lo ammortizza, deducendo quindi non più i canoni di leasing, ma le quote di ammortamento del diritto d’uso del bene e gli interessi passivi che ne derivano in base alle regole ordinarie.

Dal lato del locatario non variano le previgenti regole stabilite dallo IAS 17: se il leasing è di natura finanziaria egli eliminerà il bene presente nello stato patrimoniale iscrivendosi il credito vantato nei confronti dell’utilizzatore, al momento della ricezione del canone verrà registrato l’incasso e i corrispondenti interessi attivi. Nel caso di leasing operativo il bene resterà contabilizzato in bilancio, si provvederà all’ammortamento del bene e all’iscrizione del ricavo (il canone incassato).

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