L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.46/E del 14 agosto 2020, è intervenuta chiarendo l’ambito di applicazione della nuova disciplina introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 sulla tassazione del fringe benefit relativo al veicolo aziendale concesso in uso promiscuo al dipendente. In particolare, la nuova disposizione prevede, ferma restando la percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente, quattro diverse percentuali da applicare alla stessa in luogo dell’unica precedentemente in vigore (30%).
La percentuale da applicare per il calcolo del fringe benefit è del:
Inoltre, dal 1° gennaio 2021 è previsto l’innalzamento delle percentuali per le ultime due classi più inquinanti, precisamente:
Le nuove percentuali di calcolo si applicano solamente al ricorrere di due condizioni:
In relazione alla portata della locuzione "di nuova immatricolazione", l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/E 2020 chiarisce che essa si riferisce ai veicoli immatricolati dal 1° luglio 2020, a nulla rilevando la data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2020, ossia 1° gennaio 2020.
L’Agenzia spiega come, sia per ragioni logico-sistematiche che di coerenza temporale del nuovo regime, non sia plausibile considerare due diversi momenti ai fini dell'operatività della norma in commento, ovvero il 1° gennaio 2020 per il rispetto del requisito temporale dell'immatricolazione e il 1° luglio 2020 per il rispetto della stipula del contratto, con il quale è concesso in uso promiscuo il benefit.
Di conseguenza, il requisito temporale relativo all'immatricolazione è da ricollegarsi alla data della stessa, ovvero se antecedente al 1° luglio 2020 o a far data dalla medesima. Solo in quest'ultimo caso, pertanto, si ritiene soddisfatto il requisito temporale richiesto dalla nuova disposizione.
Inoltre, in relazione al momento temprale in cui l'autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore è concesso in uso promiscuo al dipendente, quale ulteriore requisito ai fini dell’operatività della disposizione, viene in rilievo la disposizione di cui all’articolo 1321 c.c., in forza del quale «Il contratto è l'accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale».
Applicando la disposizione da ultimo richiamata è possibile affermare che la concessione dell'auto in uso promiscuo non è un atto unilaterale, da parte del datore di lavoro, dal momento che il lavoratore deve accettare il benefit, sottoscrivendo le condizioni previste per l'utilizzo del veicolo. Si tratta, quindi, di un vero e proprio contratto. Pertanto, il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del benefit, costituisce il momento rilevante al fine di individuare i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020, soggetti alle nuove regole.
Viceversa, con riferimento ai veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, è lo stesso legislatore che dispone l'applicazione della vecchia norma che, conseguentemente, continuerà vigere per tutta la durata del contratto. Il comma 633 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2020, infatti, stabilisce che «resta ferma l'applicazione della disciplina dettata dall'articolo 51, comma 4, lettera a), del citato Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2019, per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020».