Con la circolare Inps n. 37/2020, in un primo momento valutata favorevolmente dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in quanto in linea sia con il dettato normativo che con le istruzioni fornite dall’Inps in casi analoghi, è stato precisato che la quota a carico dei lavoratori, se trattenuta in busta paga dai datori di lavoro, deve essere versata entro le scadenze legali e non è soggetta alla sospensione prevista dal decreto-legge n. 9/2020.
Alla luce dell’aggravamento della situazione epidemiologica che ha portato all’emanazione di un ulteriore decreto di urgenza (decreto-legge n. 18/2020), il citato Dicastero ha ponderato il parere in precedenza espresso senza riserve tecniche e di merito sulla circolare n. 37/2020. In particolare, il decreto legge n.18/2020, favorendo la posizione dei creditori di imposta, ha indotto a ritenere che la sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali comprenda anche quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori dipendenti, fermo restando l’obbligo di riversamento all’Istituto entro la data di ripresa dei versamenti in un’unica soluzione.
Tale scadenza, secondo quanto previsto dal DL 18/2020, è fissata al 31 maggio e il versamento può essere fatto in un’unica soluzione o ripartito in un massimo di cinque rate, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Va evidenziato peraltro che per la disciplina degli eventuali risvolti penali (per gli importi trattenuti oltre 10.000 euro la normativa vigente prevede la reclusione fino a 3 anni e una multa fino a 1.032 euro),derivanti dall’aver trattenuto nella busta paga di febbraio 2020 i contributi sospesi che non sono stati versati entro lo scorso 20 marzo 2020, sembrerebbe necessaria l’ emanazione di una norma ad hoc.