Pubblicato il decreto con le nuove modalità attuative
È stato pubblicato, sul sito del Ministero del Turismo, nella sezione dedicata al PNRR, il Decreto 10 settembre 2025 con le nuove modalità attuative per la fruizione del credito d’imposta IFIT, previsto dall’art. 1, comma 1, del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (PNRR – sub-investimento 4.2.1, Missione 1, Componente 3 “Turismo e cultura”).
Il nuovo decreto ministeriale disciplina in dettaglio le modalità di utilizzo del credito residuo, in particolare per quei beneficiari che non hanno ancora fruito totalmente del bonus maturato.
I soggetti che hanno ottenuto il credito, ma non ne hanno fruito interamente, possono ora utilizzarlo in compensazione tramite F24 anche nel 2025, a condizione che:
- siano stati completati gli interventi;
- sia stata trasmessa regolare rendicontazione;
- siano stati rispettati gli obblighi previsti dagli avvisi pubblici precedenti.
Termini e modalità
- Il credito può essere utilizzato a partire dall’anno successivo al completamento degli interventi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.lgs. 241/1997.
- È cedibile una sola volta (per intero) a soggetti terzi, con possibilità di due ulteriori cessioni solo a favore di banche e intermediari finanziari.
Ambito soggettivo
Possono beneficiare della misura:
- le imprese turistiche (strutture alberghiere, stabilimenti balneari, porti turistici, parchi tematici, complessi termali, etc.);
- le imprese agrituristiche;
- le imprese proprietarie di immobili sede delle attività ricettive.
Adempimenti richiesti
I soggetti interessati dovranno:
- Verificare la propria posizione rispetto agli obblighi di rendicontazione e completamento degli interventi;
- Procedere con l’invio del modello F24 per fruire del credito residuo (codici tributo da definire con risoluzione AdE);
- In caso di cessione del credito, rispettare le limitazioni previste dal decreto (no cessioni parziali, massimo due successive se a favore di istituti bancari).