Forniamo di seguito alcuni aggiornamenti in merito alla disciplina del rilascio dell’occupazione suolo pubblico, intesa come concessione a titolo oneroso da parte dell’ente pubblico proprietario di aree pubbliche o private sottoposte a servitù pubblica, contigue e/o prospicienti l’esercizio di somministrazione, al fine di effettuarvi attività di somministrazione di alimenti e bevande (Art. 74, comma 1, lettera g) della Legge Regionale n. 22/2019).
Regolamento OSP per la somministrazione (Deliberazione Assemblea Capitolina n. 118/2025 del 6 marzo 2025)
Il 15 dicembre 2025 è stato approvato in Assemblea Capitolina l’emendamento al Regolamento delle Entrate che recepisce l’impegno assunto dal Sindaco e dall’Assessorato alle Attività Produttive, Pari Opportunità e Attrazione Investimenti con le categorie economiche: i tempi per presentare la domanda di adeguamento alle nuove regole sull’occupazione di suolo pubblico vengono fissati al 31 marzo 2026, mentre i piani di massima occupabilità comunali saranno disapplicati dal 1° gennaio 2026.
L’Amministrazione ha confermato, come indicato nel regolamento stesso, che l’istanza deve essere presentata da tutte le Concessioni di Occupazione di Suolo Pubblico relative ad attività di somministrazione, comprese quelle autorizzate in deroga durante l’emergenza Covid.
Tale dilazione consentirà di accompagnare in modo ordinato l’applicazione del nuovo Regolamento approvato il 6 marzo 2025 con Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 118/2025, in materia di OSP permanenti o temporanee che possono essere concesse ai titolari degli esercizi che svolgono in via esclusiva o permanente attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché alle strutture alberghiere che svolgono tale attività anche nei confronti delle persone non alloggiate purché almeno un locale adibito a somministrazione di alimenti e bevande sia posto al piano terra.
Un ulteriore emendamento riguarda l’adeguamento a quanto indicato dalla sentenza del TAR del Lazio n. 18344/2025, con la possibilità di installare pedane in sito UNESCO previa istruttoria e compatibilmente con i pareri delle sovrintendenze e della Polizia Locale.
In occasione di un incontro svoltosi nel mese di ottobre 2025 con Roma Capitale, le principali associazioni rappresentative del commercio e del turismo avevano evidenziato la necessità di garantire parità di trattamento tra le attività già sottoposte al regime ordinario e quelle ancora in proroga Covid, chiedendo certezza sulla validità dei titoli in essere e supporto tecnico per la presentazione delle domande. È stata inoltre sottolineata l’importanza del ruolo dei Municipi per assicurare un’applicazione omogenea del Regolamento e promuovere progetti unitari di riqualificazione nelle aree strategiche della città.
Contestualmente, è stata definita l’istituzione di un Tavolo tecnico permanente presso il dipartimento Attività produttive che monitorerà costantemente lo stato delle istruttorie, aggiornerà le linee guida operative sulla base delle criticità emerse e supporterà i Municipi nell’applicazione uniforme del Regolamento.
Legge 2 dicembre 2025 n. 182 - Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese
L’articolo 50 della Legge n. 182/2025 introduce rilevanti innovazioni in materia di concessione di spazi e aree pubbliche aventi interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio, finalizzate all’installazione di strutture amovibili (c.d. dehors).
Mediante modifica dell’articolo 26 della Legge n. 193/2024, recante delega al Governo per il riordino della disciplina relativa ai dehors:
è prorogato al 31 dicembre 2026 il termine per l’esercizio della delega legislativa da parte del Governo, originariamente fissato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Legge n. 193/2024 (avvenuta il 18 dicembre 2024);
è prevista l’estensione dell’applicabilità delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di riordino anche alle strutture amovibili installate in forza dei regimi autorizzatori transitori vigenti, subordinatamente alla presentazione di apposita istanza; si stabilisce che tale istanza debba essere inoltrata entro un termine congruo, in luogo del termine di novanta giorni decorrenti dall’entrata in vigore del decreto legislativo;
si dispone che il decreto legislativo delegato garantisca alle imprese di pubblico esercizio che abbiano installato dehors avvalendosi delle deroghe previste dai regimi autorizzatori transitori un adeguato periodo per il ripristino dei luoghi, nell’ipotesi di diniego dell’autorizzazione paesaggistica, edilizia o culturale di cui al Codice dei beni culturali;
è ulteriormente prorogato il termine di efficacia dei titoli rilasciati per l'installazione di dehors ai sensi della normativa emergenziale, attualmente fissato al 31 dicembre 2025, che viene esteso fino al 30 giugno 2027.
Si ribadisce, in ogni caso, che il termine del 31 marzo 2026 per la presentazione delle domande di adeguamento rispetto al Regolamento di Roma Capitale dovrà essere rispettato da tutte le Concessioni di Occupazione di Suolo Pubblico relative ad attività di somministrazione, comprese quelle autorizzate in deroga durante l’emergenza Covid, pena la decadenza della concessione.
Al riguardo, si segnala che le domande saranno prese in esame in ordine cronologico di arrivo.