Con riferimento alla Legge 2 dicembre 2025, n. 182, si riportano alcuni dettagli relativi alle misure rilevanti per le aziende del comparto turistico, contenuti nel Capo II (artt. 10-13), che interviene su professioni della montagna, strutture alberghiere, interventi edilizi per alloggi del personale e servizi di trasporto non programmati.
Professioni della montagna (Art. 10)
La legge 2 gennaio 1989 n. 6 viene modificata in alcune sue parti. In particolare:
è eliminata la previsione che comportava la decadenza automatica dall’albo per l’“aspirante guida” qualora non conseguisse il grado superiore di “guida alpina – maestro di alpinismo” entro dieci anni dall’abilitazione (abrogazione del comma 4 dell’art. 3);
in caso di iscrizione stabile a un albo professionale in Regione o Provincia autonoma diversa da quella di conseguimento del titolo, si sancisce l’obbligo di integrare la formazione con i contenuti previsti per il rispettivo grado professionale o per la rispettiva professione nella regione o provincia autonoma di trasferimento;
è introdotto il comma 3-bis all’art. 21, che richiede agli accompagnatori di media montagna già abilitati di effettuare dei corsi in materia di nivologia, di valanghe e di accompagnamento di persone su terreni innevati.
Aree di parcheggio e sedimi stradali a servizio delle strutture alberghiere (Art. 11)
Viene introdotto il nuovo comma 1-bis dell’art. 20 del Codice della strada, che consente ai Comuni di rilasciare concessioni temporanee alle strutture alberghiere per:
l’utilizzo di porzioni di sedime stradale pubblico come area di parcheggio;
spazi destinati al carico e allo scarico dei bagagli.
La norma chiarisce la piena applicabilità della disciplina alle strutture ricettive, uniformando il quadro interpretativo.
Interventi edilizi e destinazioni d’uso per alloggi del personale turistico-ricettivo (Art. 12)
L’art. 14 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, viene integrato dal comma 1-bis, il quale definisce un regime semplificato per interventi edilizi e urbanistici finalizzati alla realizzazione di alloggi per lavoratori del settore.
Le misure si applicano agli interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione avviati entro il 31 dicembre 2026.
Ulteriori elementi:
gli interventi accedono alle semplificazioni dell’art. 10, comma 7-ter, del d.l. 76/2020;
gli immobili sono soggetti a un vincolo di destinazione d’uso decennale;
il mutamento di destinazione d’uso segue la disciplina dell’art. 23-ter del d.P.R. 380/2001 ed è applicabile anche alle singole unità immobiliari;
al fine di mitigare il carico urbanistico, i beneficiari devono stipulare convenzioni adeguate con enti e gestori di parcheggio in relazione:
alla destinazione finale dell’immobile;
al numero potenziale di soggetti alloggiati;
restano ferme le disposizioni del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
l’attuazione della norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Servizi di trasporto pubblico di linea non soggetti a obblighi di servizio (Art. 13)
La norma definisce un quadro dedicato ai servizi di trasporto di linea svolti in ambito regionale o locale non ricompresi nel d.lgs. 285/2005 e nel Regolamento (CE) n. 1370/2007.
I servizi sono svolti:
in libera iniziativa privata;
con libero accesso al mercato.
L’esercizio richiede un titolo abilitativo rilasciato dall’amministrazione competente, senza attribuzione di diritti di esclusiva.
L’amministrazione verifica:
l’iscrizione dell’impresa al Registro elettronico nazionale dei trasportatori su strada;
il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dall’art. 5 del d.P.R. 753/1980.