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News - 05/10/2021

La modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti

L’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi in merito all’ambito applicativo dell’art. 150 del Decreto Rilancio

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 8 del 14 luglio 2021 ha chiarito le modalità di restituzione delle somme assoggettate a tassazione in anni precedenti.

Come noto, l’articolo 150 del Decreto Rilancio, al fine di evitare l’insorgere di contenziosi tra datori di lavoro e dipendenti tenuti alla restituzione delle predette somme, ha introdotto nell’articolo 10 del Tuir il comma 2-bis, con il quale è stata espressamente prevista la cosiddetta modalità di restituzione “al netto” in aggiunta a quella al “lordo” della ritenuta stabilita dall’articolo 10, lettera d-bis). 

La nuova disposizione, inoltre, riconosce a favore dei sostituti d'imposta, che abbiano ricevuto la restituzione di somme al netto delle ritenute regolarmente operate e versate, un credito d'imposta pari al 30% delle somme ricevute, utilizzabile senza limite di importo in compensazione.

Sotto il profilo applicativo, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento in base alla diversa tipologia di ritenuta operata, si ritiene che la restituzione al netto della ritenuta, possa avvenire nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo, a ritenuta alla fonte, nonostante la rubrica dell’articolo 150 fa riferimento esclusivamente alle “ritenute alla fonte a titolo di acconto”. Quindi, la nuova disposizione potrà trovare applicazione anche in caso di restituzione di somme assoggettate ad imposta sostitutiva.

Per espressa previsione normativa, ovvero ai sensi del comma 3 dell’articolo 150 del Decreto Rilancio, la restituzione delle somme al soggetto erogatore al netto delle ritenute Irpef opera per quelle restituite dal 1° gennaio 2020, facendo salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero già definiti alla data dal 19 maggio 2020.

In altre parole, la nuova disposizione non trova applicazione se alla data del 19 maggio 2020:

- il contribuente ha già restituito l’indebito al lordo;

- per effetto di pronunce giurisdizionali passate in giudicato, sia stabilita la restituzione al lordo, salvo diverso successivo accordo tra le parti;

- sia in corso un piano di restituzione rateizzato, calcolato al lordo delle ritenute operate all’atto dell’erogazione, salvo diverso successivo accordo tra le parti.

In caso di restituzione al lordo resta fermo il diritto alla deduzione ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. d-bis, del Tuir. Tenuto conto che potrebbero verificarsi casi in cui alla data del 31 dicembre 2019, a seguito di sentenza definitiva o accordo, la restituzione è stabilita al netto, l’Agenzia precisa che il sostituto d’imposta può fruire del credito d’imposta in relazione alle restituzioni avvenute dal 1° gennaio 2020.

Ai fini della determinazione dell'importo netto da restituire e in particolare, all'ipotesi in cui l'indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, è precisato che il sostituto sarà tenuto a sottrarre dall'importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all'indebito. Infine, l’AdE precisa che le somme da restituire vanno calcolate al netto della ritenuta IRPEF subita, nonché delle ritenute applicate a titolo di addizionali all'IRPEF.

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