Vi informiamo che l’Agenzia delle Entrate con provvedimento n.334506 del 26 novembre 2021 ha stabilito che la percentuale di credito d’imposta rimanenze di magazzino 2020 (di cui all’art. 48-bis DL n. 34/2020) effettivamente fruibile dai soggetti operanti nell’industria tessile, della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria è pari al 64,2944% dell’importo del credito richiesto. Ciascun beneficiario può visualizzare il credito d’imposta fruibile, tramite il proprio cassetto fiscale.
Il credito spettante ammonta, dunque, al 19,28%, in luogo dell’originario 30%, dell’incremento di rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 (data di entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020 che ha istituito la misura agevolativa) rispetto alla media del triennio precedente. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione. A tal fine, vi ricordiamo che con la Risoluzione n. 65/E del 30 novembre 2021, è stato istituito il seguente codice tributo: «6953» denominato «CREDITO D’IMPOSTA TESSILE, MODA E ACCESSORI – articolo 48-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34».