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News - 21/12/2021

Circolare Inps n. 189 del 17 dicembre 2021. "Congedo parentale SARS CoV-2"

Congedo parentale Covid-19 dal 22 ottobre e fino al 31 dicembre 2021: in caso di quarantena o DAD dei figli fino a 14 anni, lavoratori dipendenti e autonomi potranno ricevere un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione o del reddito

L' Inps con la circolare n. 189 del 17 dicembre 2021 ha fornito le prime istruzioni operative in merito al nuovo periodo di congedo Covid-19 previsto in caso di quarantena o DAD dei figli, ed introdotto dal DL "Fiscale" n. 146/2021. 

Potranno presentare domanda sia i lavoratori dipendenti che gli iscritti alla Gestione Separata INPS e i lavoratori autonomi, nel caso di eventi di quarantena da contatto o periodi di DAD disposti per i figli conviventi fino a 14 anni di età.

Il congedo potrà essere richiesto direttamente al datore di lavoro anche per i periodi di quarantena o sospensione delle attività didattiche in presenza di figli di età superiore a 14 anni e fino a 16 anni, senza però (in questo caso) percepire alcuna indennità.

Nessun limite di età è invece previsto per i figli affetti da disabilità in situazione di gravità ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992, ai quali, in tal caso, il congedo Covid-19 spetterà sia in caso di iscrizione a scuola che in caso di iscrizione presso centri diurni a carattere assistenziale.

La circolare dopo aver elencato i requisiti necessari fornisce poi i primi chiarimenti operativi relativi alle cause di compatibilità e di incompatibilità del congedo, in particolare l' Istituto ha precisato che in caso di lavoratori dipendenti in congedo di maternità o paternità, l’altro genitore potrà fruire del congedo solo per un figlio diverso da quello per il quale è in corso di fruizione il periodo di astensione. 

Anche in caso di malattia di uno dei genitori conviventi con il minore, l’altro genitore potrà fruire del congedo di cui trattasi, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio.

Il congedo Covid-19 è inoltre compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione di ferie dell’altro genitore convivente con il minore.

Stessa cosa anche per quel che riguarda i soggetti fragili: sia in caso di svolgimento che in caso di astensione dall’attività lavorativa, l’altro genitore convivente potrà beneficiare del congedo parentale indennizzato al 50 per cento.

Il congedo in argomento può essere fruito anche da parte del lavoratore in smart working che, nei giorni di fruizione del congedo, si astiene dallo svolgimento di attività lavorativa in modalità agile. Può essere altresì fruito anche se l’altro genitore convivente stia svolgendo attività lavorativa in modalità agile.

Sarà invece incompatibile la fruizione del congedo retribuito in caso di contemporanea fruizione da parte dell’altro genitore del congedo non retribuito previsto per i figli di età compresa tra 14 e 16 anni avuti dallo stesso genitore, anche se in relazione a figli diversi. Unica eccezione è prevista qualora uno dei figli in quarantena o DAD sia affetto da disabilità grave.

Il congedo Covid-19 è inoltre incompatibile con il congedo parentale ordinario fruito per lo stesso figlio, così come per i riposi giornalieri della madre o del padre. 

Non sarà possibile fruire del congedo anche qualora l’altro genitore convivente sia in aspettativa non retribuita, così come l’incompatibilità sussiste anche qualora uno dei due genitori stia beneficiando di trattamenti di integrazione salariale (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario e CISOA) con sospensione dell’attività lavorativa, NASpI e DIS-COLL. 

Diversamente, nel caso in cui il genitore convivente con il figlio, beneficiando di trattamenti di integrazione salariale, abbia subìto solo una riduzione di orario di lavoro, per cui continua a prestare la propria attività lavorativa, ancorché a orario ridotto, l’altro genitore convivente con il figlio, o anche non convivente in caso di figlio con disabilità grave, è ammesso alla fruizione del Congedo parentale Covid-19.

Potranno fruire del congedo parentale in modalità oraria ambedue i genitori lavoratori dipendenti, in maniera alternata, qualora le ore di fruizione non si sovrappongano all’interno dello stesso giorno, fatta eccezione nel caso in cui il congedo sia fruito per figli diversi, di cui uno con disabilità grave.

Come evidenziato dall’INPS, ciò comporta che il congedo ad ore è incompatibile con la fruizione da parte dell’altro genitore del congedo in modalità giornaliera.

La circolare INPS specifica poi che le istanze potranno riguardare anche periodi di astensione precedenti alla data di presentazione della stessa, purché relative a periodi di fruizione non antecedenti il 22 ottobre 2021 relativamente al periodo di durata della quarantena per contatto o infezione da Covid-19 ovvero di DAD, entro il 31 dicembre 2021.

Per i dipendenti sarà poi possibile fare domanda anche per convertire i periodi di congedo parentale fruiti dall’inizio dell’anno scolastico e fino al 21 ottobre 2021.

Non cambieranno in ogni caso le modalità per fare domanda. L’invio dovrà essere effettuato in modalità telematica tramite uno dei seguenti canali:

  • tramite il sito INPS, se si è in possesso di SPID, CIE, CNS;
  • tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Il richiedente avrà 30 giorni di tempo per fornire i documenti che legittimano la fruizione del congedo, pena la reiezione della domanda. 

Per quanto riguarda le modalità di compilazione delle denunce contributive per i datori di lavoro e per il relativo conguaglio, l' Istituto specifica che i datori di lavoro con dipendenti iscritti all' Ago e ad altri Fondi Speciali dovranno utilizzare nel flusso Uniemens il codice MZ5 per la fruizione giornaliera, MZ6 se la fruizione è invece oraria.

I datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alla Gestione Pubblica dovranno invece utilizzare i seguenti codici evento: 40 per la fruizione giornaliera, 41 per la fruizione oraria. 

Alla luce di quanto detto sopra è chiaro che la  circolare pubblicata dall' Inps fornisce le prime istruzioni operative relative alle cause di compatibilità e di incompatibilità del congedo, e alle modalità di godimento di quest' ultimo, mentre bisognerà attendere un successivo messaggio da parte dell' Istituto per le istruzioni riguardanti le modalità di presentazione delle richieste, e per l' apertura dello sportello per l' invio di quest' ultime. 

Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimento si rimanda al testo integrale della circolare in oggetto.

 

 

 

 

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