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News - 22/12/2021

Sportello Crediti d'imposta - Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi utilizzati presso cantieri esteri

Con risposta all’Interpello n.829 del 2021 l’Agenzia delle Entrate precisa gli elementi che denotano assenza di delocalizzazione verso una struttura produttiva all’estero

Nella risposta all’Interpello n. 829 del 2021, l’Agenzia delle Entrate torna a pronunciarsi sul tema dell’utilizzo temporaneo in cantieri esteri di beni agevolabili con il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

Ricordiamo che il credito d’imposta in esame è riconosciuto a favore degli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato. La ratio legis del vincolo di territorialità è quella di “ostacolare comportamenti volti alla fruizione in Italia di un’agevolazione fiscale, senza che il bene stesso abbia contribuito al processo di trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa ubicata nel territorio nazionale, titolare del medesimo bene”.

Pertanto, la destinazione verso strutture produttive ubicate all’estero fa scattare il recupero dell’agevolazione (c.d. recapture) quando avviene nel periodo di sorveglianza circoscritto ex lege entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione di un bene ordinario o a quello di interconnessione di un bene 4.0.

Tuttavia, l’articolo 7, comma 4 Decreto Dignità prevede espressamente la disapplicazione del recupero dell’agevolazione per i beni che “siano per loro stessa natura destinati all’utilizzo in più sedi produttive e, pertanto, possano essere oggetto di temporaneo utilizzo anche fuori del territorio dello Stato”.

A tal proposito nella risposta all'interpello in esame, l’Agenzia delle Entrate nell'individuare gli elementi che, a seconda della modalità di utilizzo del bene, denotano assenza di delocalizzazione verso una struttura produttiva all’estero, precisa che:

  1. in caso di bene concesso in locazione operativa o noleggio a terzi, con spostamento temporaneo dei beni all’estero, non si configura delocalizzazione e quindi è possibile fruire del credito d'imposta alle seguenti condizioni:
  • il mantenimento di un nesso funzionale tra i beni e l’attività d’impresa svolta in Italia;
  • la non prevalenza dell’utilizzo all’estero rispetto all’utilizzo in Italia in termini di tempo e in termini economici.
  1. In caso di bene direttamente impiegato dal beneficiario in attività svolte all’estero, non si configura delocalizzazione e dunque l’impresa può legittimamente beneficiare del credito d’imposta al ricorrere delle seguenti condizioni:
  • luogo di impiego del bene strumentale privo di caratteristiche tali da rappresentare di per sé una «struttura produttiva» ubicata all’estero, in relazione a beni materiali, beni immateriali e risorse umane;
  • appartenenza dei beni alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale;
  • utilizzo dei beni nell’ambito dell’attività ordinariamente svolta dall’impresa.

 

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