Contatti          Sedi
Bacheca    |   Login
 
Condividi Aggiungi ai preferiti Stampa Pdf

News - 27/12/2021

Erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche ai sensi dell’Art. 1 del D.L. 6 novembre 2021, n.152

Pubblicato l’Avviso del Ministero del Turismo con le modalità applicative

Il Ministero del Turismo ha pubblicato, lo scorso 23 dicembre, un Avviso recante le modalità applicative per l'erogazione del credito di imposta e del contributo a fondo perduto di cui all' articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

Gli incentivi sono riconoscibili alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica - come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali - alle strutture ricettive all'aria aperta, nonché alle imprese del comparto turistico, ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Ai soggetti di cui all' articolo 2 dell’Avviso, è riconosciuto un incentivo nella forma del credito di imposta fino all'80 per cento delle spese ammissibili sostenute per gli interventi di cui all' articolo 4 dello stesso Avviso, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, nonché per quelli avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, a condizione che le relative spese siano sostenute a decorrere dal 7 novembre 2021. L' avvio dei lavori deve essere provato con la comunicazione di avvio degli stessi alle autorità competenti. Le spese dell'intervento successive alla data del 7 novembre 2021 devono essere provate inequivocabilmente con la fattura.

Ai medesimi soggetti può essere riconosciuto anche un incentivo nella forma del contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle spese sostenute per gli interventi di seguito elencati, realizzati a decorrere dal 7 novembre 2021 e fino al 31 dicembre 2024, per un importo massimo pari a 40.000 euro. Il contributo può essere aumentato, anche cumulativamente, nei casi previsti dall' articolo 1, comma 2, lett. a), b) e c) del citato decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

 

Interventi ammissibili

  1. interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture, indicati dall'articolo 2 del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 agosto 2020;
  2. interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi, di riqualificazione antisismica;
  3. interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, come definite dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
  4. interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione di interventi di incremento dell'efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica e agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n. 13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
  5. la realizzazione di piscine termali, per i soli stabilimenti termali e l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento delle attività termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
  6. gli interventi di digitalizzazione con riferimento alle spese previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, esclusi i costi relativi alla intermediazione commerciale;
  7. l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, ivi inclusa l'illuminotecnica, a condizione che tale acquisto sia funzionale ad almeno uno degli interventi di cui alle sopracitate lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma, e che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima del completamento dell'ammortamento degli stessi.

Le imprese interessate presentano apposita domanda al Ministero del turismo, esclusivamente per via telematica, attraverso la piattaforma online le cui modalità di accesso saranno definite con pubblica comunicazione dal Ministero del turismo entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Avviso. Le imprese, registrando il proprio profilo, presentano l'istanza entro i trenta giorni successivi all'apertura della piattaforma on line.

 

Per informazioni
Tel. 0684499408
laura.italiano@un-industria.it
×

Laura Italiano




Roma

Telefono: 0684499408
Mail: laura.italiano@un-industria.it

Temi: turismo,alberghi,


Unindustria favorisce lo sviluppo
delle imprese del territorio di Roma,
Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo

Codice Fiscale 80076770587 - Fax +39 06 8542577 - PEC info@pec.un-industria.it

Do not follow or index