Con la risposta a interpello n.270 del 18 maggio 2022 (in allegato), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che non si estende sul verbale di collaudo o di intreconnessione l'obbligo di riportare l'espresso riferimento alla normativa agevolativa, al fine di poter usufruire del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi.
A tal proposito l'Ageniza ricorda che la Legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1056, legge n. 178/2020) ha innovato la disciplina, introducendo l'obbligo di conservazione documentale a carico dei beneficiari dell'agevolazione in parola, ai fini dei successivi controlli.
In particolare, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta per beni strumentali sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.
A tal scopo, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere il chiaro riferimento alle disposizioni di cui all'art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, legge n. 178/2020.
L'Agenzia chiarisce che il suddetto obbligo non si estende al verbale di collaudo o di interconnessione, dal mometo che quest'ultimi riguardano univocamente i beni oggetto dell'investimento, essendo tali documenti, per le caratteristiche che li contraddistinguono, non attribuibili a beni diversi da quelli cui il relativo contenuto fa riferimento.