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News - 25/05/2022

Decreto Aiuti: misure per la liquidità

Le misure specifiche a supporto della liquidità delle imprese previste dal decreto

Anche in considerazione della crisi russo-ucraina, il Decreto Aiuti contiene misure specifiche a supporto della liquidità delle imprese. In particolare, è previsto che:

  • sino al 31 dicembre 2022, previa autorizzazione della Commissione europea, SACE possa concedere garanzie, con le stesse percentuali di copertura previste dal DL Liquidità (tra il 90% e il 70% in relazione alla dimensione d’impresa), in favore di banche e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese (PMI e di grandi dimensioni) che debbano fronteggiare esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche negative della crisi bellica. Ai fini dell’accesso, l’impresa deve dimostrare che la crisi in atto comporta dirette ripercussioni economiche negative sulla propria attività, in termini di contrazione della produzione o della domanda dovuta a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi, in particolare materie prime e semilavorati, o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa o nella Repubblica della Bielorussia, ovvero ancora che l’attività d’impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza immediata e diretta, dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano a essi riconducibili. Compatibilmente con quanto previsto dalla sezione 2.2 del nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di stato per sostenere l'economia nel contesto dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, l’importo massimo del finanziamento assistito dalla garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: i) 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi; ii) 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento. La garanzia è rilasciata per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata non superiore a 36 mesi, nei limiti degli importi massimi indicati dalla norma. La durata dei finanziamenti garantiti può essere estesa fino a 8 anni, con una rimodulazione di premio e percentuale di garanzia in conformità con quanto sarà disposto nella decisione della Commissione europea. Sullo stesso finanziamento non è prevista la cumulabilità della garanzia con eventuali coperture concesse ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato concessi a fronte del Covid-19

 

  • il Fondo di garanzia per le PMI possa concedere alle banche e agli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito una garanzia nella misura massima del 90% ed entro il limite di 5 milioni di euro, in relazione a finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici. Anche in questo caso, compatibilmente con quanto previsto dalla sezione 2.2 del nuovo Quadro temporaneo sugli aiuti di stato, l’importo massimo del finanziamento assistito dalla garanzia non deve essere superiore al maggiore tra i seguenti elementi: i) 15% del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi; ii) 50% dei costi sostenuti per l’energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento. La garanzia può essere concessa a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia e non soggette alle sanzioni adottate dall’Unione europea, che operino in uno o più dei settori o sottosettori particolarmente colpiti espressamente indicati dal nuovo Quadro temporaneo. Anche per questa misura sullo stesso finanziamento non è prevista la cumulabilità della garanzia con eventuali coperture concesse ai sensi del Quadro temporaneo sugli aiuti di stato concessi a fronte del Covid-19. Al di fuori di tali casi, per tutte le altre operazioni di finanziamento garantite dal Fondo di Garanzia, restano ferme le norme introdotte con la Legge di Bilancio 2022 che avevano indebolito il ruolo del Fondo e delle quali Confindustria aveva chiesto un ripensamento in considerazione della nuova emergenza in atto. In particolare, a partire dal 1° luglio 2022 cessa la gratuità della garanzia su tutte le operazioni e le coperture saranno pari all’80% per le operazioni di investimento e di liquidità per le imprese più rischiose e al 60% per la liquidità delle imprese meno rischiose; inoltre, non sarà più possibile garantire rinegoziazioni di finanziamenti in essere.

 

Il DL contiene una modifica della norma già in vigore, introdotta dal DL Liquidità ma non ancora attuata, relativa alla prestazione da parte di SACE di garanzie a condizioni di mercato. In particolare, viene eliminata la necessità di emanare un decreto attuativo interministeriale di concerto tra MEF, MISE e MAECI per l’entrata in vigore della misura (atteso da quasi 2 anni). In sostituzione, con apposito allegato tecnico al DL (pag. 40 del documento allegato) vengono definite le modalità di funzionamento della garanzia.

Le garanzie, che potranno coprire fino al 70% dei finanziamenti, potranno avere una durata fino a 20 anni e non potranno essere concesse a controparti con rating inferiore a “B” nella scala di rating S&P. L’entità delle commissioni dovrà essere condivisa tra SACE e il MEF ed è prevista una preventiva approvazione da parte della Commissione europea in merito alla rispondenza dell’impianto alle condizioni di mercato. Ove necessario, ulteriori aspetti attuativi saranno determinati da uno o più decreti non regolamentari del MEF.

Viene altresì istituito, per l’anno 2022 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

 

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